Costituzione parti resistenti e intervento dei terzi

Il resistente deve costituirsi, come abbiamo visto,  almeno cinque giorni prima dell'udienza, eleggendo il domicilio nel comune in cui ha sede il tribunale o la corte d'appello, e depositando una memoria contenente l'esposizione delle difese in fatto e in diritto, nonché l'indicazione dei mezzi di prova e dei documenti prodotti.

L'intervento di qualunque interessato non può avere luogo oltre il termine stabilito per la costituzione della parte resistente, cioè almeno 5 gg. prima dell'udienza, con le modalità per questa previste.

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