| Dei suoi beni Nel fallimento rientrano tutti i beni, esclusi quelli di natura personale, 
        del fallito; ne fanno parte, ad esempio, i beni sia mobili che immobili, 
        i crediti, le facoltà relative all'acquisto di beni (come l'accettazione 
        di un'eredità).Notiamo però che se è pur vero che solo i beni di 
	  proprietà del debitore (come dispone l'art. 2740 c.c. in merito alla 
	  garanzia generica delle obbligazioni) possono essere destinati a 
	  soddisfare le ragioni dei creditori, è anche vero che il fallimento 
	  coinvolge tutti i beni che sono nella disponibilità del debitore, anche i 
	  non "suoi", quindi; in tal caso i terzi titolari di diritti sui beni 
	  coinvolti nel fallimento potranno far valere le loro posizioni presentando 
	  domanda  ex artt. 93 e 103 l.f.
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