Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali

divieto di azioni esecutive e cautelari  individuali
dal giorno della dichiarazione di fallimento nessuna azione individuale esecutiva o cautelare può essere iniziata o proseguita sui beni compresi nel fallimento poiché è il curatore che provvede a liquidare nell'ambito del fallimento il patrimonio del debitore
sono esclusi dal divieto
i creditori garantiti da pegno o da privilegio ex artt. 2756 c.c. e 2761 c.c. ( cioè privilegio con diritto di ritenzione) possono anche realizzare il loro credito direttamente durante il fallimento.
Per far ciò, però, il creditore deve essere autorizzato alla vendita dal giudice delegato, che decide dopo aver sentito il curatore e il comitato dei creditori, stabilisce con decreto il tempo della vendita, determinandone le modalità a norma dell'art. 107 l.f.
Tuttavia il giudice delegato, sentito il comitato dei creditori può anche autorizzare il curatore a riprendere le cose sottoposte a pegno o a privilegio, pagando il creditore, o a fargli eseguire la vendita sempre a norma dell'art. 107 l.f.
le azioni delle banche che hanno concesso finanziamenti fondiari agrari o per la realizzazione di opere pubbliche
(d.lgs. 1993\385 art. 41); questa disciplina si applica anche e ai finanziamenti  alla opere pubbliche che, però, siano garantiti da ipoteca su immobili (art. 42  d.lgs. 1993\385) e ai finanziamenti agrari e pescherecci (art. 44 del citato d.lgs.)
i beni che il curatore (secondo quanto prevede l'art. 104 ter l.f. comma 7), decide, previo parare favorevole del comitato dei creditori, di non acquisire all'attivo; in tal caso i creditori, dopo aver ricevuto la relativa comunicazione del curatore, possono iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore

Secondo l'art. 51 l.f. il divieto di azioni esecutive e cautelari si estende anche per i crediti che sono maturati non solo prima del fallimento, ma anche per quelli maturati durante il fallimento; di conseguenza se il curatore non adempie ad obbligazioni sorte durante il fallimento, i creditori non potranno agire in via esecutiva o cautelare.
 

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