Giudice delegato

Il giudice delegato "esercita funzioni di vigilanza e di controllo" sulla regolarità della procedura (art. 25 l.f.), ed ha perso, quindi, quella stringente funzione di direzione delle operazioni del fallimento che aveva prima della riforma del 2006, essendo aumentate le competenze del curatore e del comitato dei creditori.
Oltre alla generica funzione di vigilanza e controllo, l'art. 25 specifica quali siano i poteri del giudice delegato, vediamoli

poteri del giudice delegato
ex art. 25 l.f.
riferisce al tribunale su ogni affare per il quale è richiesto un provvedimento del collegio
emette o provoca dalle competenti autorità i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, ad esclusione di quelli che incidono su diritti di terzi che rivendichino un proprio diritto incompatibile con l'acquisizione
convoca il curatore e il comitato dei creditori nei casi prescritti dalla legge e ogni qualvolta lo ravvisi opportuno per il corretto e sollecito svolgimento della procedura
su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito alle persone la cui opera e' stata richiesta dal medesimo curatore nell'interesse del fallimento
provvede, nel termine di quindici giorni, sui reclami proposti contro gli atti del curatore e del comitato dei creditori
autorizza per iscritto il curatore a stare in giudizio come attore o come convenuto. L'autorizzazione deve essere sempre data per atti determinati e per i giudizi deve essere rilasciata per ogni grado di essi.
Su proposta del curatore, liquida i compensi e dispone l'eventuale revoca dell'incarico conferito ai difensori nominati dal medesimo curatore
su proposta del curatore, nomina gli arbitri, verificata la sussistenza dei requisiti previsti dalla legge
procede all'accertamento dei crediti e dei diritti reali e personali vantati dai terzi

A commento della tabella, notiamo che il potere del giudice delegato di emettere o provocare i provvedimenti urgenti per la conservazione del patrimonio, è stato limitato dalla mancata contestazione,da parte degli interessati. Si fa qui rifermento anche ai c.d. decreti di acquisizione (affermatisi nella prassi) provvedimenti che emette il giudice delegato per far entrare nel fallimento beni che per qualche motivo non vi erano rientrati.

Altri poteri del giudice delegato sono previsti in specifiche norme, ricordiamo la nomina del comitato dei creditori, e il potere di compiere atti di competenza di tale organo quando  quest'ultimo  si trovi in stato di inerzia, di impossibilità di costituzione per insufficienza di numero o indisponibilità dei creditori (artt. 40 e 41 l.f.).
Particolarmente importante è l'attività, già ricordata in tabella, che il giudice svolge come  delegato dal collegio in merito alla formazione dello stato passivo ed infatti:

il giudice delegato forma e rende esecutivo lo stato passivo dopo aver diretto l'udienza dedicata all'adunanza dei creditori (artt.95 e 96 l.f.)

 Tutti i provvedimenti del giudice delegato sono presi con decreto, e contro questi è ammesso reclamo nelle forma che si possono scoprire nel successivo collegamento: Impugnazione dei decreti del tribunale e del giudice delegato.

Opportunamente lo stesso articolo 25 specifica che il giudice delegato non può far parte del collegio che deciderà sul reclamo.

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