Gli altri rapporti giuridici

Locazione finanziaria (art. 72 quater l.f.)

Locazione finanziaria (leasing)
fallimento dell'utilizzatore: si applica la disciplina generale ex art. 72 l.f. ma se si scioglie il contratto, il concedente  ha diritto alla restituzione del bene ed è tenuto a versare alla curatela l'eventuale differenza fra la maggiore somma ricavata dalla vendita o da altra collocazione del bene stesso avvenute a valori di mercato rispetto al credito residuo
  se il concedente vanta ancora un credito residuo, ha diritto ad insinuarsi al passivo per la differenza fra il credito vantato alla data del fallimento e quanto ricavato dalla nuova allocazione del bene
fallimento del concedente:  il contratto prosegue, ma l'utilizzatore conserva la facoltà di acquistare, alla scadenza del contratto, la proprietà del bene, previo pagamento dei canoni e del prezzo pattuito.

Vendita con riserva di proprietà (art. 1523 c.c. art. 73 l.f.)

Vendita con riserva di proprietà
(vendita a rate)
fallimento del compratore: se il prezzo deve essere pagato a termine o a rate, il curatore può subentrare nel contratto con l'autorizzazione del comitato dei creditori;
il venditore può chiedere cauzione ma il curatore può evitare tale richiesta pagando immediatamente il prezzo con lo sconto dell'interesse legale, ma qualora il curatore si sciolga dal contratto, il venditore deve restituire le rate di prezzo già riscosse, salvo il diritto
fallimento del venditore:  non è causa di scioglimento del contratto

Contratti ad esecuzione continuata o periodica (art. 74 l.f.)

Contratti ad esecuzione continuata o periodica (es. somministrazione)
segue la disciplina generale ex art. 72 l.f. ma se il curatore decide di subentrare in tali contratti deve pagare  integralmente il prezzo anche delle consegne già avvenute o dei servizi già erogati

Contratto di borsa a termine ( art. 76 l.f.)

Contratto di borsa a termine
se il termine scade dopo la dichiarazione di fallimento il contratto si scioglie
se il termine scade prima della dichiarazione di fallimento il contratto non si scioglie

 Associazione in partecipazione (art. 77 l.f.)

Associazione in partecipazione
si scioglie per il fallimento dell'associante, e non dell'associato, in quanto imprenditore 
se il conferimento dell'associato è uguale al valore delle perdite che doveva sopportare, quest'ultimo non avrà diritto ad insinuarsi al passivo;in caso contrario potrà insinuarsi nel fallimento per la differenza 
l'associato è tenuto al versamento della parte ancora dovuta nei limiti delle perdite che sono a suo carico e il giudice delegato può ingiungergli su proposta del curatore,con decreto di eseguire i versamenti ancora dovuti, anche quando non sia scaduto il termine stabilito per il pagamento

Conto corrente, mandato, commissione (art. 78 l.f.)

Conto corrente, mandato, commissione
in quanto contratti intuitus personae si sciolgono per il fallimento di una delle parti, ma nel mandato si sciolgono per il fallimento del mandatario; quando il fallito sia il mandante, il curatore può subentrare, o meno, nel contratto, e il credito del mandatario deve essere considerato prededucibile

Affitto di azienda e locazione di immobili (art. 79 e 80 l.f.)

Affitto di azienda
Il contratto non si scioglie per entrambe le parti, tuttavia possono recedere entro 6o gg. dietro corresponsione di un equo indennizzo all'altra parte.
Se l'indennizzo è dovuto dal curatore che ha deciso di recedere dal contratto, il credito relativo è considerato prededucibile
Locazione di immobili
Fallimento del locatore: il contratto non scioglie il contratto di locazione  e vi subentra il curatore nel contratto, ma se il contratto è di durata superiore a 4 anni il curatore ha un anno di tempo per recedere dal contratto dietro corresponsione di un equo indennizzo all'altra parte. In tal caso il recesso non ha effetto immediato, ma alla scadenza del contratto.
Fallimento del conduttore: il curatore può in qualunque tempo recedere dal contratto, corrispondendo al locatore un equo indennizzo per l'anticipato recesso, che nel dissenso fra le parti, e' determinato dal giudice delegato, sentiti gli interessati;
in entrambi i casi il credito dovuto per l'indennizzo è prededucibile

 
Appalto (art. 81 l.f.)

Appalto
si scioglie per il fallimento di una delle parti, a meno che il curatore, previa autorizzazione del comitato dei creditori non dichiara di voler subentrare nel rapporto dandone comunicazione all'altra parte nel termine di 60 gg. dalla dichiarazione di fallimento ed offrendo idonee garanzie.
se fallisce l'appaltatore il contratto si scioglie solo se se la considerazione della qualità soggettiva è stata un motivo determinante del contratto, salvo che il committente non consenta, comunque, la prosecuzione del rapporto

Assicurazione contro i danni (art. 82 l.f.)

assicurazione contro i danni
fallisce l'assicurato: il contratto non si scioglie, salvo patto contrario e salvo il caso in cui dal fallimento possa derivare un aggravamento del rischio
fallisce l'assicuratore: è prevista la procedura di liquidazione coatta amministrativa

Contratto di edizione (art. 83 l.f.)

contratto di edizione gli effetti sono regolati da una legge speciale ( l. 22 aprile 1941 n. 633); secondo tale legge il contratto non si scioglie con il fallimento dell'editore si scioglie, però, se entro un anno dal fallimento non è stata disposta la continuazione dell'impresa o l'azienda non è stata ceduta ad altro editore, sempre che l'autore dia il suo consenso al trasferimento dei diritti acquistati

 Factoring (l. 1991\52)

factoring
l. 1991\52
se fallisce il cedente il curatore può recedere dalle cessioni stipulate dal cedente fallito limitatamente ai crediti non ancora sorti alla data della sentenza dichiarativa di fallimento

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