Impugnazione degli atti del curatore e del comitato dei creditori.

Occupiamoci della procedura relativa alla impugnazione degli atti del curatore e del comitato dei creditori ex art. 36 l.f.
Ricordiamo, inoltre, che tutti i termini processuali qui previsti non sono soggetti a sospensione feriale (artt. 1 -3 l. n. 742\1969).
Cliccando sulle parole in corsivo si attivano i relativi collegamenti.

In caso di accoglimento del reclamo concernente un comportamento omissivo del curatore, questi è tenuto a dare esecuzione al provvedimento.
Se invece è accolto il reclamo concernente un comportamento omissivo del comitato dei creditori, il giudice delegato provvede in sostituzione di quest'ultimo con l'accoglimento del reclamo.

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