Il tribunale verifica l'ammissibilità della proposta secondo le regole degli articoli 162 e 163 l.f.
Abbiamo visto nello schema che può anche concedere un termine al debitore non 
superiore a 15 gg. per apportare integrazioni al piano e produrre nuovi 
documenti. 
Sulla verifica che il tribunale deve effettuare sulla ammissibilità della 
proposta di concordato sono sorti notevoli dissensi, tanto che la questione è 
stata alla fine affrontata dalle sezioni unite della corte di Cassazione con 
sentenza n. 1521/2013, che va nella direzione di 
un superamento della verifica dei soli presupposti di natura formale (imprenditore 
che può essere sottoposto al fallimento, stato di crisi o insolvenza, rapporti 
con i creditori privilegiati, verifica ex art. 161, in merito al ricorso e alla 
documentazione presentata, omogeneità delle classi di creditori ). Il controllo, 
infatti, deve spingersi anche nel merito della proposta, secondo i principi 
esposti nella seguente massima:
| a) 
		Il giudice ha il dovere di esercitare il controllo di legittimità sul 
		giudizio di fattibilità della proposta di concordato, non restando 
		questo escluso dalla attestazione del professionista, mentre resta 
		riservata ai creditori la valutazione in ordine al merito del detto 
		giudizio che ha ad oggetto la probabilità di successo economico del 
		piano ed i rischi inerenti; | 
Se il tribunale ritiene che non vi siano le condizioni per potere essere ammessi alla procedura, dopo aver sentito il debitore, rigetta la domanda con decreto, dichiarando il ricorso inammissibile. Il decreto non è soggetto a reclamo, la ma domanda può essere ripresentata , ovviamente diversa quella rigettata.
In ogni caso il rigetto della domanda non comporta come conseguenza 
automatica il fallimento del debitore, e ciò perché il tribunale non può più 
dichiarare il fallimento d'ufficio e anche perché diversi possono essere i 
presupposti tra l'una e l'altra procedura; sarà quindi sempre necessaria la richiesta 
di fallimento da parte di un creditore o del pubblico ministero.
Contro la sentenza di fallimento è possibile proporre il normale reclamo ex art. 
18 l.f. ma, diversamente da questo, possono anche farsi valere anche motivi 
attinenti all'ammissibilità' della proposta di concordato. 
Se, invece, il tribunale ritiene ammissibile la proposta, sempre con decreto 
non sottoposto a reclamo, dichiara aperta la procedura. Il decreto è pubblicato 
(ex art. 166 l.f.) nelle stesse forme previste per la sentenza dichiarativa di 
fallimento ex art. 17 l.f. Questo decreto ha un 
contenuto complesso, quasi pari a quello della sentenza dichiarativa di 
fallimento, vediamolo.
| contenuto del decreto che dichiara aperta la procedura di concordato | 
 | 
Tra le decisioni contenute nel decreto del tribunale, spiccano quelle relative alla nomina del giudice delegato e il commissario giudiziale.
In merito al giudice delegato, ha compiti analoghi a quelli 
previsti in caso di fallimento. 
Ricordiamo alcune della sue attività. 
Secondo l'art. 174 l.f. presiede l'adunanza dei creditori, o ancora decide 
sull'ammissione provvisoria dei crediti contestati (art. 176 l.f.), riferisce al 
tribunale in caso di mancata approvazione o approvazione del concordato da parte 
dei creditori (artt. 179 -180 l.f.). Le decisioni del giudice delegato sono 
prese con decreto, reclamabile negli stessi modi previsti per il reclamo dei 
decreti del giudice delegato e del tribunale in caso di fallimento ex art. 26 
l.f.
Il commissario giudiziale è pubblico ufficiale, ed è, grosso modo, assimilabile al curatore, anche se i suoi poteri sono decisamente minori, sia perché il debitore che ottiene l'ammissione alla procedura di concordato non è spossessato dei suoi beni, sia perché, rispetto al passato, alcuni suoi poteri sono stati acquisti dal comitato dei creditori. Non occupandosi della amministrazione dei beni del debitore, vigila sulle sue attività durante la procedura.
In ogni caso il riferimento al curatore è giustificato dall'art. 165 l.f. che espressamente dispone che:"Si applicano al commissario giudiziale gli articoli 36, 37, 38 e 39."
Ciò vuol dire che è possibile proporre reclamo contro gli atti del commissario giudiziale davanti al giudice delegato (art. 36 l.f.), può essere revocato come il curatore ex art. 37 l.f. , come questo è responsabile e può essere sottoposto ad azione di responsabilità (art. 38 l.f.), e deve essere compensato per l'attività svolta (art. 39 l.f.).
Non è obbligatoriamente previsto, per il concordato, il comitato dei 
creditori. 
Tale organo, infatti, potrà essere nominato dal tribunale solo con 
l'omologazione del concordato, e solo nel caso, previsto dall'art. 
182 l.f., in cui il concordato consista nella cessione dei beni ai 
creditori. 
