La par condicio creditorum
 

definizione è il principio in base al quale tutti i creditori hanno il diritto ad essere soddisfatti nella medesima percentuale rispetto al valore del loro credito  (art. 2741 c.c.)

Se quindi un creditore ha un credito di 100 ed un altro di 1000 e si stabilisce che tutti i creditori, in rapporto all'attivo fallimentare, possono essere soddisfatti nella percentuale del 20%, il primo creditore riceverà 20 ed il secondo 200. La misura percentuale cui si fa riferimento nell'esempio non è altro, come visto, che la proporzione fra l'ammontare dell'attivo e del passivo, nel nostro esempio l'attivo è il 20% dell'attivo.
Nella tabella si fa all'ipotesi normale, cioè a quella dove l'attivo fallimentare non sia in grado di soddisfare tutti i creditori, perché se ciò accadesse (l'attivo è il 100% del passivo o di più) è chiaro che tutti i creditori avrebbero uguale diritto ad essere soddisfatti per intero in relazione al loro credito.
Questo principio, però, subisce numerose eccezioni dovute alle garanzie che assistono i vari crediti (che non vengono meno con il fallimento) ed a particolari circostanze relative al credito. Possiamo,quindi, affermare che il principio della par condicio ha pieno valore solo per i creditori chirografari. Vediamo, quindi, la posizione degli altri creditori:

creditori garantiti da pegno, ipoteca o assistiti da privilegi
hanno diritto ad essere soddisfatti prima degli altri sulla vendita dei beni sottoposti a garanzia. Per questo motivo fanno valere il loro diritto di prelazione sul prezzo dei beni vincolati per il capitale, gli interessi e le spese (art 54 l.f.)
se la somma ricavata è insufficiente, concorrono insieme ai chirografari nella percentuale stabilita per il rimanente  

Altro caso in cui si deroga alla regola del concorso, e quindi alla par condicio, è quello relativo alla compensazione tra debitore fallito ed uno dei creditori.
In tal caso la compensazione opera sino alla concorrenza dei rispettivi debiti e crediti, e non in percentuale (art. 56 l.f.).
Si discute se il particolare effetto della compensazione, che abbiamo visto, si produca solo in caso di compensazione legale o anche nel caso di compensazione giudiziale. La giurisprudenza della cassazione è favorevole alla seconda ipotesi (Cass. sentenza n. 13769 del 12\06\2007).
In ogni caso la compensazione per essere opponibile al fallimento, deve sorgere in base a reciproche obbligazioni sorte prima della dichiarazione di fallimento.

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