La revocatoria fallimentare

 

Gli articoli 64 e s.s. l.f. si occupano "degli effetti del fallimento sugli atti pregiudizievoli ai creditori".
In altre parole si enunciano i casi in cui gli atti compiuti dal fallito prima della dichiarazione di fallimento  possono essere revocati dal curatore o essere ex lege inefficaci nei confronti dei creditori.
L'effetto della revocatoria fallimentare consiste nell'inopponibilità degli atti compiuti dal debitore ai creditori del fallimento; in altre parole gli atti compiuti dal debitore in stato d'insolvenza sono inefficaci nei riguardi dei creditori, ma validi.
La materia relativa alla revocatoria fallimentare modificata dal decreto legge n. 35 del 14\03\2005 convertito con legge 14\05\2005 n. 80 che ha ridotto i termini per la proposizione della azione revocatoria e l'ha esclusa in alcuni casi; tale disciplina è rimasta in gran parte immutata anche dopo la riforma del 2006 e il correttivo del 2007.

Il regime della revocatoria fallimentare varia secondo il tipo di atto compiuto dal debitore, ma se il curatore non può agire con la revocatoria fallimentare, non è escluso che possa agire con la revocatoria ordinaria (art. 2901 c.c.), fermo restando che la domanda è posta innanzi al tribunale fallimentare.
Analizziamo le diverse ipotesi, ricordando, però, che numerosi atti, di cui ci occuperemo in seguito,  sono sottratti alla revocatoria.
Ricordiamo che l'art. 69 bis, originariamente dedicato ai termini generali di decadenza dalla azione revocatoria,  è stato modificato dal d.l. 83\2012 convertito con l. 134\2012 che ha aggiunto un altro comma, questa volta dedicato al computo dei termini per esercitare l'azione revocatoria nei casi che vedremo subito appresso; si è stabilito, infatti che in caso in cui alla domanda di concordato prevetivo segua poi la dichiarazione di fallimento :" i termini di cui agli articoli 64, 65, 67, primo e secondo comma, e 69 decorrono dalla data di pubblicazione della domanda di concordato nel registro delle imprese".

atti automaticamente inefficaci nei confronti dei creditori senza che sia necessaria la dichiarazione dell'autorità giudiziaria
compiuti nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento
(art. 64 l.f.)
gli atti a titolo gratuito, esclusi i regali d'uso e gli atti compiuti in adempimento di un dovere morale o a scopo di pubblica utilità, in quanto la liberalità sia proporzionata al patrimonio del donante
 
compiuti nei due anni precedenti alla dichiarazione di fallimento
(art. 65 l.f.)
i pagamenti anticipati di crediti che scadono nel giorno della dichiarazione di fallimento o posteriormente, se tali pagamenti sono stati eseguiti dal fallito.
In questo caso il fallito ha pagato anticipatamente il credito rispetto alla data di scadenza, ma se il credito avesse una scadenza anteriore alla sentenza di fallimento, il curatore potrebbe ottenere la revoca di tale pagamento solo alle condizioni previste dall'art. 67 l.f.
 

Come si vede dalla tabella, questi atti sono inefficaci ope legis; di conseguenza il curatore potrà apprendere i beni che ne sono oggetto, senza che sia necessaria alcuna altra azione da parte sua.  I beni oggetto degli atti visti nella tabella sono acquisiti al patrimonio del fallimento mediante trascrizione della sentenza dichiarativa di fallimento e ogni interessato può proporre reclamo avverso la trascrizione a norma dell’articolo 36. l.f.

Questi atti sono tecnicamente al di fuori dell'azione revocatoria perché nessuna azione dovrà essere esercitata dal curatore per farli dichiarare inefficaci; di conseguenza poiché l'inefficacia opera automaticamente, non sarà necessario accertare lo stato d'insolvenza dell'imprenditore per la revoca e nemmeno che siano stati da lui compiuti per danneggiare le ragioni dei creditori.

Visti i casi di automatica inefficacia di atti compiuti dal fallito, passiamo alle vere ipotesi di revocatoria, cioè quelle previste dall'art. 67 l.f., dove il curatore dovrà agire in giudizio per ottenere la revoca di determinati atti.

atti che possono essere revocati solo se il curatore prova l'esistenza delle seguenti condizioni 
atti compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento

atti compiuti nell'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento

gli atti a titolo oneroso, in cui le prestazioni eseguite o le obbligazioni assunte dal fallito sorpassano di oltre un quarto ciò che a lui è stato dato o promesso
gli atti estintivi di debiti pecuniari scaduti ed esigibili non effettuati con danaro o con altri mezzi normali di pagamento
i pegni, le anticresi e le ipoteche volontarie costituiti  per debiti preesistenti non scaduti
atti compiuti nei sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento
i pegni, le anticresi e le ipoteche giudiziali o volontarie costituiti entro sei mesi anteriori alla dichiarazione di fallimento per debiti scaduti

Nei casi visti nella soprastante tabella, il curatore non dovrà provare l'esistenza dello stato di insolvenza, ma solo il compimento di quegli atti nell'anno o nei 6 mesi dalla dichiarazione di fallimento; in questi casi, infatti, il compimento dell'atto fa presumere lo stato d'insolvenza.
È però possibile che il terzo eviti la revoca se riesce a provare che non conosceva lo stato d'insolvenza dell'imprenditore. 

atti che possono essere revocati dal curatore solo se riesce a provare che il terzo era a conoscenza dello stato d'insolvenza 
compiuti nei sei mesi precedenti alla dichiarazione di fallimento
i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili
atti costitutivi di un diritto di prelazione, anche per debiti di terzi,  per debiti contestualmente creati
altri atti a titolo oneroso

In quest'ultima ipotesi il curatore non dovrà limitarsi a provare la semplice esistenza delle condizioni previste dalla legge, come nella precedente, ma dovrà riuscire a provare la conoscenza dello stato di insolvenza da parte del terzo se vuole che il tribunale pronunci la sentenza di revoca.
La prova che dovrà fornire il curatore, in questo caso, difficilmente potrà essere quella diretta, come una prova documentale o costituenda, ma più probabilmente sarà una prova indiretta, quella cioè che si ottiene in seguito a una presunzione ex art. 2729 c.c.
In ogni caso questo maggior rigore si spiega col fatto che questi atti sono considerati normali nel esercizio dell'attività commerciale e, quindi, non necessariamente compiuti in stato d'insolvenza.
Osserviamo che i pagamenti effettuati dal fallito sono considerati di per sé, senza, cioè, andare a verificare se l'atto in base al quale sono stati effettuati dovesse essere a sua volta revocato; in altre parole per revocare tali pagamenti, non sarà necessario revocare anche l'atto che ne costitutiva la fonte.
Sempre in relazione ai pagamenti, si ritengono (dalla giurisprudenza) revocati anche i pagamenti effettuai da un terzo per il fallito ( ad es. perché da lui delegato, fideiussore o coobbligato ), a meno che il terzo con il pagamento non abbia anche estinto un debito che era anche il suo, come è di solito il caso del coobbligato solidale che ha pagato.
Passando al caso relativo alla costituzione di garanzie (diritti di prelazione), in relazione a debiti contestualmente create, notiamo che l'art. 67 l.f. al comma 2 parla di revoca di  "diritti di prelazione" costituiti dal fallito, anche per debiti di terzi; tali diritti di prelazione sono identificati dall'art. 2741 nei privilegi (ovviamente convenzionali), il pegno e le ipoteche; non è chiaro se  in questo elenco dovrebbe essere inserita anche l'anticresi (art. 1960 c.c.), che menzionata in altre ipotesi dell'art. 67 (numeri 1 e 3), non è stata richiamata in questo caso.

Vediamo, ora, cliccando sul collegamento (il libricino) posto qui sotto le altre ipotesi relative alla revocatoria.


Clicca sul libro per voltare pagina
 

 

Torna al sommario delle procedure concorsuali