Liquidazione coatta amministrativa

nozione è una procedura concorsuale speciale a carattere prevalentemente amministrativo prevista per determinate categorie di imprese (come banche o assicurazioni) per le quali è previsto un particolare controllo da parte dello Stato a tutela degli interessi generali

La liquidazione coatta amministrativa è una procedura simile a quella fallimentare, ma se ne differenzia per l'organo competente a disporla (autorità amministrativa al posto del tribunale), e per i presupposti necessari per l'adozione del provvedimento di liquidazione.
In questo caso, infatti, è necessario che si verifichino alcuni presupposti previsti dalla leggi speciali che non si limitano al solo stato d'insolvenza; vediamoli con l'aiuto della tabella ricordando che questi presupposti non devono necessariamente essere presenti tutti insieme, ma anche singolarmente.

presupposti della liquidazione coatta amministrativa
stato d'insolvenza

violazione di norme o atti amministrativi che comportino gravi irregolarità di gestione

ragioni di pubblico interesse

Altra differenza riguarda il tipo d'imprese assoggettabili alla procedura che, a volte, non possono essere sottoposte a fallimento. Elenchiamone alcune:

imprese sottoposte alla liquidazione coatta amministrativa

banche e società facenti parte di un gruppo bancario (d.lgs.n.385\93)
imprese di assicurazione (d.lgs. n.174\1995)
società cooperative e consorzi di cooperative (art.2540 c.c.;l.400\75)
monte titoli, S.I.M. e S.I.C.A.V.(l.286\83;d.lgs.415\96;d.lgs.n.94\92)
casse rurali ed artigiane e consorzi agrari (r.d.1706\37;d.l.1235\48)

Come già accennato, alcune di queste imprese (come le banche) possono essere soggette solo alla liquidazione coatta amministrativa, mentre altre (come le cooperative) sono assoggettabili sia al fallimento che alla liquidazione coatta. Vediamo, quindi, come l'art. 196 l.f. regola quest'ultimo caso:

rapporti tra liquidazione coatta e fallimento
se vi è prima la dichiarazione di fallimento questa preclude la liquidazione coatta amministrativa
se vi è prima il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa questo preclude la dichiarazione di fallimento

La disciplina della liquidazione coatta prevista dalla legge fallimentare è di carattere generale, poiché nella maggior parte dei casi vi sono leggi speciali a regolare la procedura. In questa sede, quindi, si tratterà solo della disciplina generale prevista dalle legge fallimentare, ma la stessa legge fallimentare (art. 194) precisa quali sono le normative generali che, nonostante siano tali, non possono essere derogate da leggi speciali, vediamole:

principi inderogabili
accertamento giudiziale dello stato d'insolvenza e regolamentazione dei suoi effetti (artt. 195 202 e 203 l.f.)
regolamentazione dei rapporti tra fallimento e liquidazione coatta (art. 196 l.f.)
regolamentazione degli effetti del provvedimento di liquidazione per l'impresa, i creditori e i rapporti giuridici preesistenti (artt.200 e 201 l.f.)
norme relative alla responsabilità sussidiaria dei soci (art.211 l.f.)
formazione dello stato passivo (art. 209 l.f.)
regole relative alla chiusura della liquidazione (art.213 l.f.)

Elenchiamo, ora, gli altri aspetti relativi all'argomento oggetto della nostra indagine:

1.Il provvedimento di liquidazione e gli organi della procedura;
2.
Gli effetti della liquidazione coatta amministrativa;
3.
La procedura di liquidazione;
4.
Il concordato nella liquidazione coatta.

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