Numerose incapacità

Elenchiamo le principali incapacità che colpiscono il fallito a seguito della sentenza di fallimento. Ricordiamo le più comuni

incapacità  che colpiscono il fallito
non può essere nominato tutore o curatore
non può essere nominato amministratore di società, sindaco, rappresentante comune dell'assemblea degli obbligazionisti e degli azionisti di risparmio
non può esercitare alcune professioni, come quella di avvocato
non può essere concessionario di appalti pubblici (art. 38 d.lgs. n. 163\2006)

Dobbiamo ricordare che la riforma del 2006 ha abrogato l'art. 50 l.f. che prevedeva il pubblico registro dei falliti.
Fino a quando il fallito rimaneva iscritto a questo registro, e cioè sino a quando non aveva ottenuto la riabilitazione, subiva comunque tali incapacità.
Con l'abolizione del registro dei falliti, quindi, si può ritenere che queste incapacità permangono sino a quando permane al procedura, e cioè fino alla chiusura del fallimento.
Sono poi state, giustamente, soppresse le incapacità politiche che colpivano il fallito.
Questi, infatti, perdeva sia l'elettorato attivo che passivo oltre ad essere interdetto dai pubblici uffici.
Anche queste incapacità cessavano che la riabilitazione.
Notiamo, però, che seppure le incapacità cessano con la chiusura del fallimento ( e questo era già  l'orientamento della corte costituzionale  prima della riforma-sent. n.39\2008), ciò non accade quando il fallito è stato condannato per reati collegati al fallimento (artt. 216, 217, 218, 234 l.f.) che prevedono come pene accessorie numerose incapacità che si protraggono nel tempo anche fino a 10 anni, come nel caso del reato di bancarotta fraudolenta che prevede, come pena accessoria, il divieto per il fallito di esercitare, per quel periodo di tempo, un'impresa commerciale e l'incapacità di esercitare uffici direttivi presso qualsiasi impresa.

 

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