Il programma di liquidazione

Coma abbiamo accennato, nella nuova disciplina del fallimento, maggiori sono i poteri del curatore.

Fulcro della sua attività di pianificazione, in merito alla ripartizione dell'attivo, è il programma di liquidazione, che deve presentare entro 60 gg. dalla redazione dell'inventario.

Il programma di liquidazione dà luogo ad una sub procedura che si inserisce nella procedura più generale prevista per la liquidazione dell'attivo, che abbiamo visto nello schema precedente; vediamo quindi questo procedimento.


L'art. 104 ter l.f. specifica che il programma di liquidazione è:
 

l'atto di pianificazione e di indirizzo in ordine alle modalità e ai termini previsti per la realizzazione dell'attivo

Sul contenuto del piano si sono scontrate due opposte tesi, quella che vuole il piano composto da una descrizione analitica delle attività da svolgere, e quella che, all'opposto, possa essere di carattere più generale; il problema rimane aperto, ma una descrizione analitica farà sorgere minori problemi in relazione alla successiva attività di autorizzazione del giudice delegato, oltre a rendere più "professionale" l'opera del curatore, esponendolo a minori contestazioni.

In ogni caso l'art. 104 ter dispone che che il piano deve contenere:

a) l'opportunità' di disporre l'esercizio provvisorio dell'impresa, o di singoli rami di azienda, ai sensi dell'art. 104, ovvero l'opportunità' di autorizzare l'affitto dell'azienda, o di rami, a terzi ai sensi dell'art. 104-bis l.f.;

b) la sussistenza di proposte di concordato ed il loro contenuto;

c) le azioni risarcitorie, recuperatorie o revocatorie da esercitare ed il loro possibile esito;

d) le possibilità di cessione unitaria dell'azienda, di singoli rami, di beni o di rapporti giuridici individuabili in blocco;

e) le condizioni della vendita dei singoli cespiti.

Da analizzare è anche la attività di autorizzazione svolta dal giudice delegato. Secondo il vecchio testo dell'art. 104 ter, a lui competeva sia l'approvazione del piano sia l'autorizzazione per l'esecuzione del piano, implicitamente compresa nella sua approvazione.
Il correttivo del 2007, invece, gli ha sottratto l'approvazione, riservandogli la sola autorizzazione per l'esecuzione degli atti ad esso conformi. Da questo si può intendere come l'autorizzazione del giudice non abbia carattere di merito, ma formale, come nel caso in cui non vi sia stata regolare approvazione da parte del comitato dei creditori, oppure il curatore voglia alienare l'azienda del fallito, senza realmente seguire le procedure competitive previste dalla legge.

 Nello schema abbiamo visto l'ipotesi normale, ma vi possono essere due eventualità:

1. il tempo necessario ad approvare il programma può pregiudicare l'interesse dei creditori: in tal caso prima della approvazione il curatore può procedere alla liquidazione di beni, previa autorizzazione del giudice delegato, sentito il comitato dei creditori se è stato già nominato

2. si verificano nuove esigenze, dopo la presentazione del programma, che ne rendono necessario un supplemento: il curatore presenta il supplemento con le stesse modalità con cui ha presentato il programma di liquidazione.

 Potrebbe darsi che il curatore si renda conto che non è conveniente acquisire all'attivo un bene, oppure procedere alla sua liquidazione. Tale sua convinzione però,  non lo legittima a rinunziare all'acquisizione del  bene in questione; è necessario, infatti, che l'acquisizione o la liquidazione risultino "manifestamente non convenienti"; in tal caso il curatore comunica ai creditori la sua decisione di non procedere ai creditori, e, visto che il fallimento non vuole più quei beni, questi sono di nuovo liberi di iniziare azioni esecutive o cautelari sui beni rimessi nella disponibilità del debitore.

 

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