Rigetto del ricorso di fallimento

La dichiarazione di fallimento è, di solito, chiesta con ricorso dal creditore dell'imprenditore. Se esistono i presupposti il tribunale accoglierà la richiesta, in caso contrario la respingerà. Vediamo, quindi, cosa accade in questo caso previsto dall'art. 22 l.f. quando si intenda impugnare la decisione di rigetto della richiesta del tribunale.


Il decreto della corte è comunicato a cura del cancelliere alle parti del procedimento, cioè alle parti costituite in sede di istruttoria prefallimentare, e ciò per l'espresso richiamo effettuato dall'art. 22 comma 4 all'art. 15. Si ritiene che tale decreto non possa essere impugnato innanzi alla Corte di Cassazione.

Nel caso in cui la corte di appello accolga il reclamo vi sarà, la rimessione degli atti al tribunale che dovrà dichiarare il fallimento.
La rimessione non vi sarà se la corte di appello, pur riconoscendo che vi erano i presupposti per la dichiarazione di fallimento, accerti, d'ufficio o su segnalazione di parte, che ne sono venuti meno, nel frattempo, i presupposti;
si tratta di ipotesi abbastanza rare, perché è difficile che vengano meno i presupposti del fallimento in uno spazio temporale così breve, ma potrebbe accadere che nelle more del giudizio, e prima del decreto della corte, sia trascorso l'anno dalla cancellazione dell'impresa, o della società, dal registro delle imprese.
Come abbiamo già accennato in un precedente paragrafo, però, l'anno previsto dagli articoli 10 e 11 l.f. in caso di accoglimento del ricorso, non decorre dalla dichiarazione di fallimento poi pronunciata dal tribunale che ha ricevuto gli atti dalla corte di appello, ma dal decreto della corte che ha rimesso gli atti al tribunale.

Come si vede tra i soggetti legittimati a proporre il il reclamo non è citato lo stesso (presunto) debitore, che quindi non può proporre l'azione quando il tribunale ha rigettato la sua richiesta di fallimento.
Il debitore, quindi, non può proporre reclamo per far comunque dichiarare il suo fallimento quando sia stato lui stesso a proporre istanza.
Tuttavia l'imprenditore può proporre reclamo alla corte di appello, quando l'iniziativa sia partita dal creditore, ma non per chiedere comunque il suo fallimento, ma per far condannare il creditore alla rifusione delle spese o al risarcimento del danno per responsabilità aggravata, visto che la richiesta di fallimento del creditore è stata rigettata dal tribunale.
La circostanza che la richiesta può essere avanzata solo attraverso la procedura ex art. 22 lo si comprende dallo stesso articolo, che al terzo comma  dispone che il debitore non può avanzare tale richiesta in un separato giudizio. Per fare ciò, però, l'imprenditore deve avere già avanzato questa richiesta in sede di istruttoria prefallimentare.
Osserviamo, infine, che la decisione della corte d'appello non deve riguardare l'esistenza dello stato d'insolvenza quando è stato proposto il reclamo, ma quando è stata presentata la richiesta di fallimento, stato di insolvenza, che, però, deve essere ancora esistente al momento della decisione della corte
 


Sentenze rilevanti.

Sulla efficacia del provvedimento di rigetto della richiesta di fallimento.

La decisione del tribunale, non reclamata, di rigetto della domanda di fallimento, nonché la decisione della corte d'appello confermativa del rigetto e non impugnata per cassazione, incidendo su una posizione soggettiva del creditore istante, sono destinate a fare stato nei suoi confronti, precludendo la ripresentazione del ricorso di fallimento per le medesime ragioni (o per ragioni non dedotte ma deducibili nel precedente procedimento per dichiarazione di fallimento). Tribunale di Monza 09\01\2009.

Sul reclamo contro il decreto rigetto della richiesta di fallimento e sulla impugnabilità della decisione della corte d'appello.
Il decreto con cui la Corte d'appello accoglie, ai sensi degli artt. 22 terzo comma e 147 legge fallimentare, il reclamo avverso il provvedimento di rigetto di estensione del fallimento alla società di fatto ed ai soci non è impugnabile con ricorso per cassazione nemmeno a seguito della modifica dell'art.360 cod. proc. civ., di cui all'art.2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, difettando i requisiti, pur sempre necessari, della definitività e della decisorietà, in quanto l'incidenza sui diritti soggettivi delle parti coinvolte, deriva dalla successiva dichiarazione di fallimento, di cui il provvedimento della Corte d'appello costituisce un momento del relativo complesso procedimento. Cassazione Civile n. 19096/ 2007.
Nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 22 legge fallimentare, la regolare instaurazione del contraddittorio è adeguatamente realizzata con la costituzione del debitore, senza che rilevino né l'inesistenza della notificazione del decreto di fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti il collegio né il mancato rispetto del termine di notificazione stabilito dal presidente né il fatto che il debitore si fosse costituito al solo fine di far valere i vizi della convocazione; nei procedimenti camerali, infatti, deve essere assicurato il rispetto del contraddittorio ma non sono predeterminate le forme in cui deve essere instaurato. Cassazione Civile  n. 5220/ 2007.
Il decreto camerale, con il quale la corte d'appello, a norma dell'art 22, secondo comma, della legge fallimentare, accoglie il reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di riapertura del fallimento e dispone la rimessione degli atti al tribunale per la relativa pronuncia, non è autonomamente impugnabile con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione (che, se proposto, va dichiarato inammissibile), trattandosi di provvedimento non definitivo ma ordinatorio, in quanto produttivo di effetti interinali meramente processuali, che si inserisce in un procedimento complesso il cui momento conclusivo è rappresentato dalla sentenza di riapertura di fallimento, non soggetta a gravame, secondo quanto disposto dall'art. 121 legge fallimentare, ma ricorribile per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. Cassazione Civile n. 26831/2006
E' inammissibile il ricorso straordinario in cassazione avverso il decreto della corte d'appello che accoglie il reclamo contro la dichiarazione di chiusura del fallimento e dispone la rimessione degli atti al tribunale per la riapertura della procedura, avendo tale provvedimento carattere ordinatorio, in quanto produttivo di effetti interinali meramente processuali, ed essendo inserito in un procedimento complesso il cui momento conclusivo è costituito dalla sentenza di riapertura del fallimento. n. 26831/2006
Il provvedimento con il quale la corte d'appello, accogliendo il reclamo proposto contro il decreto di diniego di riapertura del fallimento, disponga la trasmissione degli atti al tribunale per la nuova dichiarazione di fallimento, in quanto privo dei requisiti della definitività e della decisorietà, non può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione. Cassazione Civile n. 26831/2006
Il decreto con il quale la corte d'appello respinge la richiesta di revoca ex art. 742 c.p.c. del decreto di rigetto di un ricorso per fallimento, in quanto privo dei requisiti della definitività e della decisorietà, non può essere impugnato con ricorso straordinario per cassazione. Cassazione Civile Ordinanza delle Sezioni Unite  n. 26181/ 2006
Torna al sommario delle procedure concorsuali