Il decreto con cui la Corte d'appello accoglie, ai sensi degli artt.
22 terzo comma e 147 legge fallimentare, il reclamo avverso il
provvedimento di rigetto di estensione del fallimento alla società
di fatto ed ai soci non è impugnabile con ricorso per cassazione
nemmeno a seguito della modifica dell'art.360 cod. proc. civ., di
cui all'art.2 del d.lgs. 2 febbraio 2006 n.40, difettando i
requisiti, pur sempre necessari, della definitività e della
decisorietà, in quanto l'incidenza sui diritti soggettivi delle
parti coinvolte, deriva dalla successiva dichiarazione di
fallimento, di cui il provvedimento della Corte d'appello
costituisce un momento del relativo complesso procedimento.
Cassazione Civile n. 19096/ 2007.
Nel procedimento di reclamo ai sensi dell'art. 22 legge
fallimentare, la regolare instaurazione del contraddittorio è
adeguatamente realizzata con la costituzione del debitore, senza
che rilevino né l'inesistenza della notificazione del decreto di
fissazione dell'udienza di comparizione delle parti avanti il
collegio né il mancato rispetto del termine di notificazione
stabilito dal presidente né il fatto che il debitore si fosse
costituito al solo fine di far valere i vizi della convocazione;
nei procedimenti camerali, infatti, deve essere assicurato il
rispetto del contraddittorio ma non sono predeterminate le forme
in cui deve essere instaurato. Cassazione Civile n. 5220/
2007.
Il decreto camerale, con il quale la corte d'appello, a norma
dell'art 22, secondo comma, della legge fallimentare, accoglie il
reclamo avverso il decreto del tribunale di rigetto dell'istanza di
riapertura del fallimento e dispone la rimessione degli atti al
tribunale per la relativa pronuncia, non è autonomamente impugnabile
con ricorso per cassazione ai sensi dell'art. 111 della Costituzione
(che, se proposto, va dichiarato inammissibile), trattandosi di
provvedimento non definitivo ma ordinatorio, in quanto produttivo di
effetti interinali meramente processuali, che si inserisce in un
procedimento complesso il cui momento conclusivo è rappresentato
dalla sentenza di riapertura di fallimento, non soggetta a gravame,
secondo quanto disposto dall'art. 121 legge fallimentare, ma
ricorribile per cassazione ai sensi dell'art.111 Cost. Cassazione
Civile n. 26831/2006