Abbiamo visto che questa udienza è fissata dal
presidente del tribunale entro 60 giorni dal deposto del ricorso.
Il presidente del tribunale, con lo stesso provvedimento, designa anche il
relatore, a cui può delegare " la trattazione del procedimento" , e non la
semplice assunzione dei mezzi di prova.
Il giudice relatore deciderà, quindi, anche sull'ammissione dei mezzi di prova e
avrà la direzione del procedimento fino alla precisazione delle conclusioni; in
pratica il relatore delegato assume in questi giudizi lo stesso ruolo del
giudice istruttore, e quindi avremo quello svolgersi del procedimento fondato
sul binomio giudice istruttore-collegio tipico del procedimento ordinario del
tribunale, con la possibilità che possa prodursi lo schema delle sentenze
definite e non definitive di cui all'art. 279 c.p.c.
Non può far parte del collegio e, quindi, non può essere nominato relatore il giudice delegato del tribunale che ha dichiarato il fallimento.
La decisione del tribunale deve avvenire entro 60 gg. dall'udienza, ma il giudice relatore potrebbe assegnare un termine alle parti per il deposito di memorie ( equivalenti, quindi, alle comparse conclusionali); in tal i 60 gg. decorrono dalla scadenza di quest'ultimo termine.