Gli effetti del contratto e il diritto di recesso

Secondo l'art. 1372 c.c.

il contratto ha forza di legge tra le parti

Da questa enfatica disposizione sembrerebbe che coloro che stipulano un contratto creano una serie di nuove regole che si affiancano a quelle dello Stato e di pari efficacia.

In realtà il legislatore con questa espressione ha voluto sottolineare l'importanza del vincolo, ma in pratica si affretta poi ad aggiungere che, il contratto "con forza di legge" in realtà può poi anche risolversi (cioè sciogliersi) per due cause, e cioè:

  1. mutuo consenso;

  2. cause ammesse dalla legge.

Cominciamo con il mutuo consenso (o mutuo dissenso come viene comunemente definito) che può essere definito come:

la comune volontà delle parti di risolvere il vincolo contrattuale

Il mutuo dissenso non è altro, quindi, che un contratto che fa cessare gli effetti del primo (vedi art. 1321 c.c. che si riferisce anche all'estinzione del vincolo).
Si ritiene che per aversi mutuo dissenso sia necessario che il contratto non abbia ancora prodotto effetti, come nel caso di vendita di cosa generica dove non sia stata ancora effettuata l'individuazione, perché nel caso in cui gli effetti si siano già prodotti (come per la vendita di cosa specifica dove l'efficacia reale è immediata) si tratterà, semmai, di una rivendita del bene.

La forma dovrà essere la stessa del contratto del contratto originario, e dovrà essere sottoposta alle medesime forme di pubblicità.

Veniamo, ora, alle altre cause di scioglimento del vincolo previste dall'art. 1372.

il vincolo contrattuale si scioglie anche per
risoluzione (artt. 1453 e ss.)
recesso convenzionale (art. 1373 c.c.)
recesso previsto dalla legge

Della risoluzione ci occuperemo più avanti, mentre è necessario indagare circa il diritto di recesso previsto dall'articolo 1373 e da numerose altre disposizioni che si rinvengono nel codice civile e nelle leggi speciali.

Chiariamo subito che le parti nella loro autonomia possono anche stabilire di potersi sciogliere unilateralmente dal vincolo contrattuale;
Si ritiene che il recesso sia un diritto potestativo da esercitarsi attraverso un atto negoziale unilaterale e recettizio.
Vediamo, ora, i casi di recesso previsti dall'articolo 1373 e da altre disposizioni di legge

diritto di recesso

recesso unilaterale viene concordemente stabilito dalle parti che una o entrambe di loro possano sciogliersi dal vincolo contrattuale tramite una dichiarazione da comunicare all'altra; tale facoltà, però, non può essere esercitata se il contratto ha avuto un principio di esecuzione
recesso unilaterale nei contratti ad esecuzione continuata o periodica in questi contratti, come ad esempio il contratto di somministrazione, il diritto di recesso può essere esercitato anche se il contratto ha già avuto un principio di esecuzione, ma il recesso non ha effetto per le prestazioni già eseguite e per quelle in corso di esecuzione
corrispettivo per il diritto di recesso le parti possono convenire che il diritto di recesso possa essere esercitato in cambio di una prestazione, di solito consistente nel versamento di una somma di denaro, o dietro la corresponsione di una caparra (penitenziale)
recesso unilaterale nei contratti di durata i contratti durata sono quelli in cui l'esecuzione si protrae nel tempo. Se non è previsto un termine per la cessazione del rapporto, è possibile recedere dal contratto in ogni momento ma tale diritto deve essere esercitato secondo buona fede. In alcuni casi, però, per recedere è necessario un congruo preavviso ( come nel mandato ex art. 1727 c.c.)
recesso unilaterale dei contratti stipulati dai consumatori nei contratti stipulati dei consumatori al di fuori dei locali commerciali dell'imprenditore o a distanza, è data facoltà ai consumatori di recedere dal contratto stipulato entro sette giorni dalla stipula dell'atto, se stipulato al di fuori dei locali commerciali, ed entro dieci giorni se stipulato a distanza (d. lgs. n 50\1992, ma ora sostituito da analoga norma del codice del consumo)

 

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