Gli ordini di protezione contro gli abusi familiari

nozione
(art. 342 bis)

gli ordini sono contenuti in un provvedimento di natura cautelare che può essere preso dal giudice quando la condotta del coniuge o di altro convivente è causa di grave pregiudizio all’integrità fisica o morale ovvero alla libertà dell’altro coniuge o convivente

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L'ordine di protezione è stato introdotto con la legge 2/4/2001 n. 154 intendendo, in tal modo fornire maggiore tutela a membri della famiglia o conviventi.

L'art. 2 della citata legge ha introdotto nel codice civile gli articoli 342 bis e ter che prevedono l'istituto, tuttavia la disciplina completa  è contenuta proprio nella legge di cui stiamo parlando, che quindi integra le disposizioni del codice civile.

Il primo presupposto riguarda, quindi, la condotta pregiudizievole  ed è inoltre necessario che non sia in corso un procedimento per la separazione personale  o di divorzio dei coniugi, perché in tal caso un provvedimento simile all'ordine di protezione potrà essere richiesto a quel giudice (art. 8 legge citata).

In merito alla qualità del soggetto destinatario dell'ordine l'art. 342 bis cita espressamente:

1. il coniuge;
2. altro convivente.

L'art. 5, però, della legge 154\2001 estende il numero dei soggetti responsabili che sono anche:

3.altri componenti del nucleo familiare diversi dal coniuge o dal convivente.

Mentre in riferimento ai soggetti che possono chiedere al giudice il provvedimento distinguiamo:

1. l'altro coniuge;
2. l'altro convivente:

e secondo il citato articolo 5:

3. altro componente del nucleo familiare diverso dal coniuge o dal convivente.

Abbiamo visto, quindi, i soggetti passivi e attivi della procedura, ora analizziamo le ipotesi in presenza della quali è possibile chiedere l'ordine.

condizioni per chiedere l'ordine di protezione

grave pregiudizio all’integrità fisica del richiedente il provvedimento
grave pregiudizio all’integrità morale del richiedente il provvedimento
grave pregiudizio alla libertà del richiedente il provvedimento

In presenza di queste condizioni ( che come si evince hanno un elevato grado di elasticità e dovranno essere accertate volta per volta dal giudice), i soggetti che si ritengono pregiudicati potranno proporre ricorso, anche personalmente, al tribunale del luogo di residenza o di domicilio dell'istante, che provvede in camera di consiglio in composizione monocratica.

Nel caso in cui il tribunale ritenga esistente il grave pregiudizio può prendere nei confronti del convenuto i seguenti provvedimenti:

la cessazione della  condotta pregiudizievole e allontanamento dalla casa familiare

dove occorra gli impone di non avvicinarsi ai luoghi abitualmente frequentati dall'istante, ed in particolare al luogo di lavoro, al domicilio della famiglia d'origine, ovvero al domicilio di altri prossimi congiunti o di altre persone ed in prossimità dei luoghi di istruzione dei figli della coppia, salvo che questi non debba frequentare i medesimi luoghi per esigenze di lavoro

la durata dell'ordine di protezione che decorre dal giorno della avvenuta esecuzione dell'ordine e non può avere durata superiore a sei mesi, prorogabile ad istanza di parte e in presenza di gravi motivi

Nel caso in cui il destinatario dell'ordine non lo esegua (oppure non osservi un provvedimento di eguale contenuto assunto nel procedimento di separazione personale dei coniugi o nel procedimento di divorzio) sarà punito con la pena la stabilita dall'articolo 388 c.p.  (mancata esecuzione dolosa di un provvedimento del giudice) e cioè con la reclusione sino a tre anni o con la multa da euro 103 a 1.032, ma il procedimento penale potrà iniziare solo con la querela della persona offesa.

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