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Accordi o comportamenti
L'art. 2 della l. n.287\1990 specifica alcuni di questi
accordi o comportamenti sicuramente vietati, vediamoli:
| fissare direttamente o
indirettamente i prezzi d'acquisto o di vendita ovvero altre
condizioni contrattuali |
| impedire o limitare la
produzione, gli sbocchi, o gli accessi al mercato, gli
investimenti, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico
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| ripartire i mercati o le fonti
di approvvigionamento
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| applicare, nei rapporti
commerciali con altri contraenti, condizioni oggettivamente
diverse per prestazioni equivalenti, cosė da determinare per
essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza |
| subordinare la conclusione di
contratti all'accettazione da parte degli altri contraenti
di prestazioni supplementari che, per loro natura o secondo
gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto con
l'oggetto dei contratti stessi
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