Articolo 100. Oggetto del diritto

Può costituire oggetto del diritto su una nuova varietà vegetale un insieme vegetale di un taxon botanico del grado più basso conosciuto che, conformandosi integralmente o meno alle condizioni previste per il conferimento del diritto di costitutore può essere:
a) definito in base ai caratteri risultanti da un certo genotipo o da una certa combinazione di genotipi;
b) distinto da ogni altro insieme vegetale in base all'espressione di almeno uno dei suddetti caratteri;
c) considerato come un'entità rispetto alla sua idoneità a essere riprodotto in modo conforme.