Articolo 113. Decadenza dal diritto
Il diritto di costitutore decade quando viene accertato che le
condizioni relative alla omogeneità e alla stabilità non sono più
effettivamente soddisfatte.
Il diritto decade inoltre se il costitutore, previa messa in mora da
parte dell'Amministrazione competente:
a) non presenta, entro il termine di trenta giorni le informazioni, i
documenti o il materiale ritenuti necessari al controllo del
mantenimento della varietà;
b) non ha pagato i diritti dovuti per il mantenimento del proprio
diritto;
c) non propone, in caso di cancellazione della denominazione della
varietà successivamente al conferimento del diritto, un'altra
denominazione adeguata.
Nei casi previsti nel comma 2, lettere a) e c), la decadenza è
dichiarata dall'Ufficio italiano brevetti e marchi, su proposta del
Ministero delle politiche agricole e forestali. |