Articolo 2195. Imprenditori soggetti a registrazione.

Sono soggetti all'obbligo dell'iscrizione nel registro delle imprese gli imprenditori che esercitano: 
1) un'attivitą industriale diretta alla produzione di beni o di servizi; 
2) un'attivitą intermediaria nella circolazione dei beni; 
3) un'attivitą di trasporto per terra, per acqua o per aria; 
4) un'attivitą bancaria o assicurativa; 
5) altre attivitą ausiliarie delle precedenti. 
Le disposizioni della legge che fanno riferimento alle attivitą e alle imprese commerciali si applicano, se non risulta diversamente, a tutte le attivitą indicate in questo articolo e alle imprese che le esercitano.