Atti di vanteria

Questi atti sono particolarmente insidiosi non solo per l'imprenditore, ma anche per il consumatore perché lo inducono a confondersi spingendolo ad attribuire al prodotto oggetto del vanto le stesse qualità del prodotto del concorrente.

Secondo la Corte cassazione l'atto di vanteria ricorre quando un imprenditore, in forme pubblicitarie od equivalenti, attribuisce ai propri prodotti o alla propria impresa pregi, quali ad esempio premi, medaglie, riconoscimenti, qualità appartenenti a prodotti o all'impresa di un concorrente, in modo da confondere la libera scelta dei consumatori, ma non quando si usino tecniche materiali o procedimenti già usati da altra impresa, perché, in tal caso, si cade nella diversa ipotesi dell'imitazione servile (Cass.10\11\1994 n. 9387).