Capacità all'esercizio dell'impresa

Come sappiamo dallo studio del diritto privato, il nostro ordinamento conosce due categorie di incapaci:
 

1.Minori ed interdetti, incapaci assoluti rappresentati rispettivamente dai genitori e dal tutore
2.Minori emancipati ed inabilitati, incapaci relativi, assistiti dal curatore

Entrambe queste categorie di incapaci, di regola, non possono iniziare l'attività imprenditoriale;
ma può accadere che ricevano un'impresa, oppure che lo stato d'incapacità si sia manifestato quando già il soggetto svolgeva l'attività imprenditoriale o, infine, può verificarsi che il minore emancipato abbia raggiunto una sufficiente maturità.  Che fare in questi casi?
distinguiamo in proposito tre ipotesi che derogano alla disciplina generale e solo per le imprese commerciali:
 

minore emancipato
art. 397 c.c.
può essere autorizzato ad iniziare o continuare un'impresa senza l'assistenza del curatore
 
è necessario:1. sentire il curatore --->2. parere del giudice tutelare --->3. autorizzazione del tribunale
 
l'autorizzazione può essere sempre revocata dal tribunale

 
minore che riceve l'impresa commerciale art. 320 c.c. comma 5 
può essere continuata dal rappresentante legale con:
1. parere giudice tutelare --->2. autorizzazione del tribunale

La disciplina che riguarda il minore si applica anche nei confronti dell'interdetto, anche quando debba continuare l'impresa. Passiamo, ora, a considerare la posizione dell'inabilitato.

inabilitato che riceve l'impresa o che già la gestiva prima dell'incapacità art. 425 c.c.
può essere continuata dall'inabilitato con:
1.parere del giudice tutelare;
2.autorizzazione del tribunale.
l'autorizzazione può essere subordinata alla nomina di un institore
 

Tutti i provvedimenti di autorizzazione e revoca devono essere inscritti nel registro delle imprese.

Queste solo le tre figure classiche di incapacità, ma gli artt. 404 e ss. del codice civile hanno introdotta l'istituto dell'amministrazione di sostegno. È incerta la collocazione di tale figura, ma di certo è destinata ad avere notevole applicazione, ricorrendo alle ipotesi di incapacità "classiche" solo quando non sia possibile l'amministrazione di sostegno.
Ai nostri fini ci interessa l'art. 409 c.c. che lascia libero "l'amministrato" di compiere tutti gli atti che non richiedono la rappresentanza esclusiva o l'assistenza dell'amministratore di sostegno;
bisognerà allora vedere cosa ha stabilito in concreto il giudice nel caso in cui il soggetto bisognoso dell'amministrazione di sostegno fosse un imprenditore. 

Nulla hanno a che vedere con la capacità all'esercizio dell'impresa alcune incompatibilità a detto esercizio di imprese commerciali per coloro che esercitano particolari professioni o ricoprono determinati uffici (come gli impiegati dello Stato o i notai); questi soggetti, non sono incapaci, ma oggetto di un divieto legislativo, che, se violato, non impedisce l'acquisto della qualità d'imprenditore, ma l'irrogazione di sanzioni amministrative.