Circolazione azienda

 

L'azienda può essere venduta nel suo complesso o possono essere venduti i singoli beni che la compongono. 
Non esiste, però, una regola che disciplini la circolazione dell'azienda nel suo complesso, ma il codice all'art. 2556 si limita a stabilire che per tali contratti è necessaria la

forma scritta ad probationem   per la vendita o il godimento dell'azienda
forma prevista per il trasferimento di singoli beni se tra i beni che compongono l'azienda ve ne sono alcuni che richiedono per il loro trasferimento particolari forme, cioè l'atto pubblico o la scrittura privata, queste forme dovranno essere osservate per il trasferimento dell'azienda
forma prevista dalla natura del contratto se il tipo contratto di cessione di azienda prevede particolari forme, tali forme dovranno essere osservate per la cessione, ad es. l'azienda è donata; in tal caso sarà necessario l'atto pubblico

Questi contratti andranno poi iscritti nel registro delle imprese nel termine di 30 gg. dalla stipulazione a cura del notaio che ha redatto l'atto o che ha autenticato la scrittura privata.

Bisogna osservare che l'art. 2556 prevede questa disciplina solo per le imprese "soggette a registrazione" che, in origine , erano le sole imprese commerciali; sappiamo che oggi quasi tutte le imprese devono registrarsi, ed è quindi dubbio se questa disciplina si applichi alle sole imprese commerciali, o a tutte le imprese che devono iscriversi nel registro delle imprese, ma è da osservare che il cambiamento di regime della pubblicità nel registro delle imprese, che ha esteso l'efficacia della pubblicità legale anche alle imprese agricole, rende per lo meno applicabile la disciplina del trasferimento ex art. 2556 c.c. alla impresa agricola.

Il fenomeno del trasferimento dell'azienda è diverso da quello della successione nell'attività d'impresa, anche se, di regola, l'uno è effetto dell'atro. Potrebbe infatti accadere che l'azienda sia ceduta senza che l'acquirente continui l'attività d'impresa; in altre parole elemento essenziale per il trasferimento dell'azienda è che questa sia ceduta e non anche che si continui l'attività d'impresa.

La disciplina dell'art. 2556 deve ritenersi applicabile anche al caso in cui si trasferisca un ramo dell'azienda, cioè di quelle parti del complesso aziendale in grado di svolgere attività produttiva, anche se in scala ridotta rispetto alla intera azienda. 

Rispondi a queste domande

1) Tizio ha un'azienda e vuole cederla a Caio, ma accade che Caio salva la vita la figlio di Tizio, Sempronio. Allora Tizio decide di donare l'azienda a Caio, e i due redigono il contratto per iscritto. Caio però successivamente vuole vendere l'azienda a Mevio, ma Mevio visto il contratto sostiene che in realtà l'azienda è ancora di Tizio. Ha ragione Mevio?

2) Tizio vuole vendere la sua azienda a Caio, e i due stipulano il contratto di cessione oralmente; Caio decide poi di vendere l'azienda a Mevio, ma Mevio sostiene che l'azienda in realtà è ancora di Tizio; ha ragione Mevio?

3) Tizio e Caio stipulano un contratto di cessione di azienda per iscritto, ma poi non lo iscrivono nel registro delle imprese; Caio poi decide di vendere l'azienda a Mevio, ma Mevio sostiene che non avendo iscritto il contratto di cessione nel registro delle imprese l'azienda è in realtà ancora di Tizio; ha ragione Mevio?

4) Tizio ha un'azienda che si occupa di diverse produzioni di materie plastiche, delle linee fanno bottiglie, altre piatti, altre posate, altre ancora giocattoli; Tizio decide di vendere la parte di azienda che produce giocattoli a Caio, e nel prezzo calcola i macchinari le materie prime oltre un'altra somma per l'organizzazione della produzione; Caio, però, sostiene che non sta comprando l'azienda di Tizio ma solo una parte dei suoi macchinari, visto che gran parte dell'azienda rimane a Tizio; Tizio però non è d'accordo. Chi ha ragione?

 

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