I consorzi

 
 
definizione
art.2602 c.c.
Con il contratto di consorzio più imprenditori istituiscono un'organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle rispettive imprese

Come si vede dalla definizione, con il consorzio si crea una organizzazione per svolgere in comune, o disciplinare, determinate fasi delle loro imprese. 
Per quanto possa sembrare strano, il consorzio non è nato sin dall'inizio come mezzo di collaborazione tra imprenditori per produrre o operare meglio sul mercato, ma è nato con uno scopo diverso: permettere il funzionamento dei contratti di cartello tra imprenditori limitativi della concorrenza. 
In altre parole con questi contratti si cercava di limitare la concorrenza; successivamente sorse la necessità di creare un'organizzazione che permettesse al cartello di poter operare al meglio: il consorzio.

Nella nostra analisi non ci occuperemo dei consorzi anticoncorrenziali (regolati dalla legislazione antimonopolistica), ma dei consorzi di cooperazione interaziendale volontari .

Cominciamo subito con l'osservare che il codice civile detta una disciplina comune per tutti i consorzi (artt. 2603\2611c.c.) e una dedicata ai soli consorzi con attività esterna a causa dei rapporti che questi intrattengono con i terzi (artt.2612\2615 ter c.c.). 
Possiamo, quindi, individuare due tipi di consorzi:

con attività interna disciplinati negli artt.2612-2611 c.c. solo per gli aspetti che riguardano la nascita del consorzio e i rapporti tra i singoli consorziati. Questi consorzi non hanno direttamente rapporti con i terzi estranei al consorzio
con attività esterna  disciplinati negli artt. 2612-2615 ter c.c. Questi consorzi operano direttamente anche con i terzi ed è quindi necessario definirne i poteri e le responsabilità

Cominciamo con i consorzi con attività interna, cioè con analizzare la disciplina comune a tutti i consorzi.

Consorzi con attività interna- Disciplina comune
parti il contratto può essere stipulato solo tra imprenditori
contratto dev'essere redatto per iscritto a pena di nullità e contenere le indicazioni previste dall'art. 2603 c.c.
modificazioni del contratto devono essere fatte per iscritto a pena di nullità e, salvo diversa pattuizione, devono ottenere il consenso di tutti i consorziati
durata in mancanza di determinazione, il contratto, è valido per dieci anni
maggioranze le deliberazioni per l'attuazione dell'oggetto del consorzio sono prese col voto della maggioranza dei consorziati, salvo diverse maggioranze previste dal contratto di consorzio 
recesso ed esclusione  le cause di recesso ed esclusione sono previste nel contratto sociale. La quota del consorziato che non fa più parte dell'organizzazione si accresce in misura proporzionale a quelle degli altri
trasferimento dell'azienda di un consorziato l'acquirente entra a far parte del consorzio, ma gli altri consorziati possono deliberare la sua esclusione entro un mese dalla conoscenza del trasferimento ed in presenza di una giusta causa 
scioglimento del consorzio simili quelle previste per lo scioglimento del contratto di società, sono elencate nell'art.2611 c.c.

Vediamo ora la disciplina specifica per i consorzi con attività esterna.

Consorzi con attività esterna 
ufficio
destinato a svolgere attività con i terzi
la creazione di questo ufficio rende applicabile al consorzio la normativa particolare prevista negli artt.2612 e ss. Poiché il consorzio è con attività esterna sono  previsti particolari obblighi e responsabilità
pubblicità un estratto del contratto deve, a cura degli amministratori ed entro trenta giorni dalla stipulazione, essere depositato per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese
rappresentanza è attribuita alle persone individuate nel contratto di consorzio. La rappresentanza processuale passiva spetta sempre a coloro ai quali il contratto attribuisce la presidenza o la direzione
fondo consortile costituisce un patrimonio autonomo da quello dei singoli consorziati. Sul fondo possono soddisfarsi i creditori del consorzio, ma non quelli dei singoli consorziati. Se il fondo è insufficiente, i creditori del consorzio  non potranno soddisfarsi sul patrimonio dei consorziati, a meno che gli organi del consorzio abbiano agito per conto dei singoli consorziati; in tal caso c'è responsabilità solidale del consorzio e dei consorziati che si sono avvalsi degli organi del consorzio 
insolvenza di un consorziato in caso d'insolvenza nei rapporti tra i consorziati il debito dell'insolvente si ripartisce tra tutti in proporzione delle quote
 
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