Interpretazione della legge e analogia |
L'attività d'interpretazione delle norme è sicuramente alla base dello studio del diritto, in quanto cerca di andare oltre il semplice significato letterale delle parole usate per cogliere gli aspetti fondamentali di una norma ed applicarla alle svariate situazioni concrete per cui è stata creata; già da queste prime battute ci accorgiamo che interpretare una legge è un'attività più complessa di quello che appare, perché il semplice coordinamento delle parole di cui è composta, pur costituendo un fondamentale punto di partenza, non basta, e ciò per una serie di ragioni, riassumiamole:
Avendo ben chiare queste premesse, cerchiamo di verificare come il legislatore vuole che sia svolta l'attività d'interpretazione; riportiamo, quindi, il primo comma dell'art. 12 disp. prel. relativo all'interpretazione della legge:
Nell'applicare la legge non si può ad essa attribuire altro senso che quello fatto palese dal significato proprio delle parole secondo la connessione di esse, e dalla intenzione del legislatore. |
Per applicare è necessario prima interpretare e per interpretare bisogna, secondo l'art 12, in primo luogo:
Come si vede si tratta di due passaggi successivi:
1. interpretazione
letterale ---->
2. individuazione della volontà del legislatore.
Ma come è possibile ricercare l'intenzione del legislatore, la voluntas legis?
Possiamo usare diversi criteri;
il primo è quello storico, che cerca il l'intenzione del legislatore in
relazione al momento storico in cui è stata emanata: interpretazione storica.
Con il secondo s'interpreta la legge in connessione e riferimento della sua
collocazione dell'intero sistema normativo: interpretazione sistematica.
Esaurita in maniera completa l'attività d'interpretazione (letterale e logica) si perverrà a dei risultati che potranno essere non perfettamente coincidenti con il significato delle parole usate nella legge. In conseguenza di ciò potremmo avere:
Consideriamo infine il caso in cui interpretazione letterale e logica coincidano perfettamente, caso in verità abbastanza raro. Si parla in questi casi di interpretazione dichiarativa.
Chiudiamo il discorso sull'interpretazione considerando i soggetti da cui proviene; possiamo distinguere:
Quest'ultima interpretazione, però, sembra più essere una nuova produzione normativa, che vera interpretazione, poiché proviene dallo stesso legislatore; del resto in base al principio della separazione dei poteri, che è uno dei cardini del nostro ordinamento, l'interpretazione spetta al potere giudiziario, più che a quello legislativo.
Il secondo comma dell'articolo 12 delle preleggi recita:
Se una controversia non può essere decisa con una precisa disposizione, si ha riguardo alle disposizioni che regolano casi simili o materie analoghe; se il caso rimane ancora dubbio, si decide secondo i principi generali dell'ordinamento giuridico dello Stato |
Questa situazione è diversa rispetto all' interpretazione restrittiva. In
quest'ultimo caso, infatti, esiste una norma da interpretare mentre nell'ipotesi
di portata dal secondo comma dell'articolo 12 non si riesce ad individuare
" una precisa disposizione " idonea a risolvere una controversia.
vi è quindi una lacuna dell'ordinamento giuridico che andrà colmata ricorrendo
ad un procedimento logico chiamato " analogia ".
Sempre all'articolo 12 ricaviamo che l'analogia può essere di due specie:
L'analogia non può essere sempre applicata perché secondo l'articolo 14 delle disposizioni preliminari:
Le leggi penali e quelle che fanno eccezione a regole generali o ad altre leggi non si applicano oltre i casi e i tempi in esse considerati |
Il divieto è stato voluto per evitare facili abusi, nel caso delle leggi
penali, e per evitare che attraverso l'interpretazione analogica si ponessero in
crisi principi generali;
le norme eccezionali, infatti, sono tali proprio perché derogano a regole
generali. È facile comprendere, quindi, i risultati che scaturirebbero da
un'interpretazione analogica di norme eccezionali.
Giurisprudenza Per ricorrere all’analogia vi
dev’essere un vuoto normativo.
Cass. civ. Sez. I, 11-02-2015, n. 2656 Cass. civ. Sez.
VI - 2, 15-05-2015, n. 10054 |
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