Invalidità del matrimonio

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Il codice civile agli articoli 117 e seguenti prevede numerosi casi di invalidità del matrimonio, tutti considerati come ipotesi di nullità.

Non viene fatta quindi, alcuna distinzione tra annullabilità, nullità ed inesistenza, anche se le ipotesi contemplate sono sicuramente diverse in quanto a gravità e conseguenze.

Il problema, però, riveste un'importanza puramente teorica poiché la legge disciplina puntualmente le conseguenze delle diverse ipotesi.

Cominciamo subito con l'osservare che siamo al di fuori delle ipotesi previste dal codice quando il matrimonio non sia stato proprio celebrato. In questo caso possiamo parlare di inesistenza.

Analizziamo ora le diverse ipotesi previste dal codice, rilevando che in alcuni casi la legittimazione ad impugnarlo spetta solo a determinati soggetti, mentre in altri spetta a chiunque vi abbia un legittimo interesse.

1.

Matrimonio contratto in violazione dell'articolo 86 ( libertà di stato)

il matrimonio contratto da chi era già precedentemente sposato può essere impugnato dai coniugi  dagli ascendenti prossimi, dal pubblico ministero e da chiunque abbia interesse legittimo ed attuale ad impugnarlo. Può anche impugnarlo il coniuge o la persona unita con unione civile della persone che si è poi sposata ex art. 124.
Sino a quando non viene pronunziata la sentenza di divorzio non si potrà contrarre un nuovo matrimonio. Se però il matrimonio è stato contratto dal coniuge dell'assente, non può essere impugnato sino a quando durerà l'assenza. Si ritiene questa un'ipotesi di nullità

2.

Matrimonio contratto in violazione dell'articolo 87 (rapporti di parentela, affinità, adozione)

l'impugnativa può essere esercitata dagli stessi soggetti indicati nel caso precedente. Anche qui abbiamo l'ipotesi di nullità, con la particolarità, però, che se fosse possibile un’autorizzazione al matrimonio si dovrebbe parlare di annullabilità

3.

Matrimonio contratto violazione dell'articolo 88 ( delitto contro il precedente coniuge)

legittimati all' impugnazione sono sempre gli stessi soggetti visti nei casi precedenti. Il matrimonio contratto in violazione di questo divieto è nullo

4.

Matrimonio contratto in relazione all'articolo 84 ( minore età)

in questo caso legittimati all'impugnazione i coniugi, i genitori e il pubblico ministero. Si tratta di ipotesi di annullabilità relativa, poiché sono determinati i soggetti legittimati all'impugnazione; il vizio, inoltre, è sanato quando il coniuge minorenne al momento della celebrazione, dopo un anno dal raggiungimento della maggiore età non abbia impugnato il matrimonio e negli altri casi previsti dall'art. 117 c.c. comma 2.

5.

Matrimonio celebrato in  violazione all'articolo 85 ( interdizione per infermità di mente)

legittimati all' impugnazione sono il tutore, il pubblico ministero, e tutti coloro che abbiano un interesse legittimo e  sempre che  al tempo della celebrazione matrimonio vi era già stata una sentenza di interdizione. Si tratterebbe di un caso di annullabilità relativa. Si decade dall' azione si vi è stata coabitazione della durata di un anno dalla revoca della sentenza di interdizione.

6.

Incapacità naturale di uno dei coniugi (articolo 120 c.c.)

se uno dei coniugi prova di essere stato incapace di intendere e di volere al momento della celebrazione matrimonio può impugnarlo nel termine di un anno dal recupero delle facoltà mentali.
Si tratta di un caso di annullabilità relativa poiché l'impugnazione spetta al solo coniuge ed è sottoposta al breve termine di decadenza di un anno

Sino ad ora abbiamo visto casi d'invalidità relativi a circostanze oggettive, facilmente verificabili.

Qualche problema in più sorge nel caso di vizi che riguardano la formazione della volontà del negozio matrimoniale, come l'errore e la violenza.
Tali vizi sono denominati dal codice civile vizi del consenso.

Analizziamoli cliccando qui sotto.

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