La legittimazione

 

 
Video, la legittimazione

nozione

indica la posizione di chi può effettivamente disporre di una situazione giuridica
o perché ne è titolare o perché è stato da lui autorizzato

Prima di approfondire l'argomento relativo la capacità di agire ed alle ipotesi che l'escludono o la riducono, è necessario chiarire il concetto relativo alla legittimazione, proprio perché è facile confonderlo con la capacità di agire e con la capacità giuridica.

Abbiamo visto che la capacità giuridica e la capacità di agire indicano sempre situazioni potenziali; in altre parole sostenere che tutti possono essere titolari di posizioni giuridiche e che, raggiuntala maggiore età, possono essere in grado di modificarle, non vuol dire attribuire a queste persone dei diritti in maniera automatica. Se, ad esempio, nascendo si può divenire titolari di un'eredità grazie alla capacità giuridica, per disporre di questa eredità sarà pur sempre necessario averla effettivamente ricevuta.

La legittimazione, quindi, non indica la posizione di chi è " idoneo a ricevere ma di chi ha "effettivamente ricevuto " e quindi può realmente disporne. Solo chi è titolare di una determinata situazione giuridica può compiere validamente gli atti in grado di modificarla. Questa possibilità è data dall'esistenza di due condizioni:

1. L'effettiva titolarità del bene, cioè la  legittimazione
2. Il raggiungimento alla maggiore età, cioè l'esistenza della capacità di agire

Non abbiamo considerato anche la capacità giuridica perché riconosciuta a tutti.

Chiudiamo l'argomento ricordando che la legittimazione può essere anche attribuita a persone che non sono titolari di una determinata posizione giuridica.
Ciò può avvenire solo grazie alla volontà del titolare del diritto: si può ben dire, in questo caso, che avremo due legittimati per lo stesso diritto, il vero titolare è colui che da quest'ultimo è stato autorizzato. Si parla in questi casi di rappresentanza, argomento che approfondiremo nell'apposita sezione.

Giurisprudenza

Legittimazione processuale e titolarità del diritto.

Cass. civ. Sez. VI - 3 Ordinanza, 16-02-2015, n. 3082
Legittimato a domandare il risarcimento del danno patrimoniale consistente nel costo di riparazione di un autoveicolo, danneggiato in un sinistro stradale, non è necessariamente il proprietario o il titolare di altro diritto reale sul bene mobile, ma anche chi, avendo il possesso o la detenzione del veicolo, risponda nei confronti del proprietario dei danni occorsi allo stesso e abbia provveduto a sue spese, avendovi interesse, alla riparazione del mezzo. (Rigetta, Trib. Siracusa, 08/05/2013)FONTI CED Cassazione, 2015

 

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 28-01-2015, n. 1650
Ciascun comproprietario, in quanto titolare di un diritto che, sia pure nei limiti segnati dalla concorrenza dei diritti degli altri partecipanti, investe l'intera cosa comune (e non una sua frazione), è legittimato ad agire o resistere in giudizio per la tutela della stessa nei confronti dei terzi o di un singolo condomino, anche senza il consenso degli altri partecipanti. (Rigetta, App. Venezia, 08/02/2012) FONTI CED Cassazione, 2015

 

Cass. civ. Sez. VI - 2 Ordinanza, 12-11-2014, n. 24146

Il diritto al risarcimento dei danni cagionati ad un immobile non costituisce un accessorio del diritto di proprietà sull'immobile stesso, trasmissibile automaticamente con la sua alienazione, ma ha natura personale, in quanto compete esclusivamente a chi, essendo proprietario del bene all'epoca dell'evento dannoso, ha subito la relativa diminuzione patrimoniale. Ne consegue che il relativo credito, che sorge al momento in cui si verificano i danni, non ha carattere ambulatorio, ma è suscettibile soltanto di apposito e specifico atto di cessione ai sensi dell'art. 1260 cod. civ. (Cassa con rinvio, App. Napoli, 18/12/2012) FONTI  CED Cassazione, 2014 

 

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