La risoluzione per eccessiva onerosità

nozione
(art. 1467 c.c.)

nei contratti ad esecuzione periodica, continuata o a esecuzione differita, in presenza di eventi straordinari e imprevedibili che rendono eccessivamente onerosa una prestazione, la parte che deve eseguire questa prestazione può chiedere la risoluzione del contratto poiché divenuto eccessivamente oneroso
 
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Per comprendere l'ipotesi dell'art. 1467 possiamo ricorrere ad un semplice esempio. Poniamo che una parte si sia obbligata a fornire all'altra periodicamente un certo numero di componenti per computer ad un prezzo stabilito; un disastroso terremoto nella zona di produzione, poniamo Taiwan , fa salire vertiginosamente i prezzi di questi componenti. È ovvio che se l'altra parte non accetta di pagare il nuovo prezzo, al fornitore non resterà altra strada che chiedere la risoluzione per eccessiva onerosità.

Da questo esempio possiamo trarre le regole fondamentali dell'istituto:

  1. la risoluzione può aversi solo nei contratti ad esecuzione periodica, continuata o a esecuzione differita;
  2. una delle prestazioni deve essere divenuta eccessivamente onerosa per la parte che deve eseguirla;
  3. l'evento che rende la prestazione eccessivamente onerosa deve essere straordinario e imprevedibile;
  4. la risoluzione ha effetto solo per le prestazioni da eseguire e non per quelle già eseguite (v. art. 1458 c.c.);
  5. si può evitare la risoluzione riportando il contratto ad equità.

È necessario precisare, però, che non si può chiedere la risoluzione ogni qual volta vi sia un aggravamento della posizione di una delle parti. Il secondo comma dell'art. 1467 dispone, infatti, che la risoluzione non può essere domandata se la sopravvenuta onerosità rientra nel normale rischio contrattuale.

Nell'esempio fatto, il fornitore non potrà chiedere la risoluzione ad ogni variazione dei prezzi dei componenti elettronici, ma solo quando l'aumento dei prezzi sia stato di notevole entità e provocato da eventi straordinari e imprevedibili.

Diversamente accade se le parti avevano stipulato un contratto aleatorio, magari giocando proprio sulle notevoli incertezze del mercato; in questi casi non si potrà chiedere la risoluzione del contratto, perché tali contratti si basano proprio sull'alea che può volgersi a vantaggio dell'uno o dell'altro contraente.

La inapplicabilità dell'eccessiva onerosità ai contratti aleatori, oltre ad essere dettata dalla logica, è sancita dall'art. 1469 c.c. secondo cui:

le regole sulla eccessiva onerosità non si applicano ai contratti aleatori per loro natura o per volontà delle parti

 Le norme sulla eccessiva onerosità, invece, trovano parziale applicazione anche per i contratti unilaterali.

L'art. 1468 c.c. infatti, dispone che in caso di eccessiva onerosità della unica obbligazione, la parte obbligata potrà chiedere una riduzione della sua prestazione oppure delle diverse modalità di esecuzione tali da ricondurla ad equità, ma non si potrà ottenere la risoluzione del contratto.

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