La successione testamentaria

il testamento
(art. 587 c.c.)

Il testamento è un atto revocabile con il quale taluno dispone, per il tempo in cui avrà cessato di vivere,
di tutte le proprie sostanze o di parte di esse

Abbiamo riportato nella tabella il primo comma dell'art. 587  che ci indica il contenuto tipico del testamento.

È vero, infatti, che di solito con il testamento si dispone del  proprio patrimonio dopo la morte, ma è anche vero che nello stesso atto possono esserci anche altre disposizioni di carattere non patrimoniale, di indole puramente morale ( come, ad es. l'obbligo imposto all'erede di far celebrare una messa in memoria del defunto) oppure che integrano diversi negozi, sempre di carattere non patrimoniale.
Quanto più sarà articolata la volontà del defunto, più saranno le disposizioni (patrimoniali e non) contenute nel testamento.

è quindi necessario distinguere il testamento come atto dalle disposizioni in esso contenute, non perché ci troviamo di fronte ad un atto complesso, perché unica è la dichiarazione di volontà, ma perché le singole disposizioni sono autonome, e l'invalidità di alcune di esse non sempre travolge l'intero atto

Questa particolarità del testamento dev'essere sempre tenuta presente, perché spesso ci imbatteremo in articoli del codice che si riferiscono a singole disposizioni e ad altre che si riferiscono all'intero atto.

Abbiamo quindi, in merito al contenuto del testamento:

contenuto tipico
di natura patrimoniale
istituzione di uno o più eredi eventualmente accompagnata dall'attribuzione di uno o più legati
contenuto atipico di carattere non patrimoniale obblighi di carattere morale
riconoscimento del figlio nato al di fuori del matrimonio
riabilitazione dell'indegno
nomina di un curatore speciale o di un esecutore testamentario
indicazione di un tutore o di un protutore (art. 348 c.c.)

La volontà del testatore può quindi esprimersi in maniera completa, ma solo nella disposizione del proprio patrimonio si identifica contenuto sostanziale del testamento.
Ciò lo ricaviamo anche del secondo comma dell'art. 587 secondo cui:

Le disposizioni di carattere non patrimoniale, che la legge consente siano contenute in un testamento, hanno efficacia, se contenute in un atto che ha la forma del testamento, anche se manchino disposizioni di carattere patrimoniale

Sembra chiara l'intenzione del legislatore di considerare efficaci dette disposizioni in un atto che abbia la "forma" di testamento, pur se manchino le disposizioni di carattere patrimoniale, che ne costituiscono l'aspetto sostanziale. 

Sino ad ora abbiamo parlato del contenuto del testamento, ma non abbiamo identificato la sua natura giuridica e il suo scopo;

Vediamo, quindi, di colmare questa lacuna.

fondamento del testamento

consentire la piena esplicazione della personalità umana attraverso il rispetto della sua autonomia di scelta anche dopo la morte

A questo punto, però, è necessaria una precisazione; la volontà del testatore in merito al suo patrimonio non è senza limiti; per una precisa scelta del legislatore, volta a tutelare i rapporti familiari, non si può con tale mezzo diseredare i propri parenti più stretti lasciandoli "sul lastrico". Il testatore può sì disporre del suo patrimonio, ma solo nel limite di una quota determinata dalla legge detta "disponibile", mentre  il resto del patrimonio dovrà essere riservato a determinate categorie di soggetti (coniuge e parenti) detti legittimari.

Ciò puntualizzato, passiamo a considerare la sua natura giuridica.

natura giuridica del testamento

negozio giudico unilaterale e unipersonale non recettizio. È sempre revocabile e modificabile dal suo autore, è negozio formale poiché richiede, a pena di nullità, determinate forme previste dalla legge

Il testamento è quindi un negozio giuridico, ma c'è chi contesta tale affermazione considerando che questo manca di due requisiti essenziali dei negozi giuridici: la produzione di effetti sul proprio patrimonio ( che dopo la morte è passato ad altro soggetto) e la irrevocabilità dell'impegno ( che può essere invece sempre revocato).
La dottrina tradizionale, però, considera il testamento vero e proprio negozio giuridico e lo inserisce nella più generale categoria di negozi di natura prevalentemente patrimoniale. Del resto sembra che anche i compilatori del codice civile hanno considerato il testamento come negozio giuridico affine al contratto, e per questo motivo anche noi seguiremo questa impostazione tradizionale.

Proprio perché negozio giuridico, al testamento si applicheranno le regole tipiche di questi atti, ma poiché si tratta di un tipo di negozio particolare molte regole sono specifiche solo del negozio-testamento.

Occupiamoci, allora, dei suoi vari aspetti cliccando sui collegamenti posti qui sotto.

  1. il testamento come negozio giuridico;
  2. forme del testamento;
  3. gli elementi accidentali nel testamento.

 

punto elenco Torna alla home page     
 
punto elenco Torna alla sommario della sezione