Le altre fonti delle obbligazioni diverse dal contratto e dall'atto illecito

 

 

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Riprendiamo la definizione dell'art. 1173 c.c. secondo cui le obbligazioni derivano da contratto, fatto illecito e "ogni altro atto o fatto idoneo a produrle" in conformitā dell'ordinamento giuridico.

Dei fatti illeciti ci siamo giā occupati, mentre dei contratti ci occuperemo in seguito, ma ora č necessario concentrare la nostra attenzione sui quegli altri
"atti o fatti idoneo a produrle" .

Il riferimento va principalmente (e quindi non esclusivamente) alle ipotesi disciplinate nel titolo IV del codice civile (artt. 1987-2042) di cui  ci occuperemo in questo capitolo, e che possono essere divise tra obbligazioni nascenti  da atto unilaterale, che trovano, in ogni caso, la loro giustificazione nella volontā di un soggetto,  obbligazioni nascenti dalla legge come la gestione di affari altrui, la ripetizione dell'indebito e l'ingiustificato arricchimento.

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