Leasing
questa pagina è in via di aggiornamento per la regolamentazione del c.d. leasing finanziario ex legge n. 124\2017
definizione | è il contratto attraverso il quale una parte (concedente) concede in godimento all'altra (utilizzatore) un bene dietro corrispettivo e per un determinato periodo di tempo alla scadenza del quale la parte che ha in godimento il bene può restituirlo o divenirne proprietario pagando la differenza tra quanto già versato e il valore del bene |
È un contratto atipico che racchiude in sé gli elementi di diversi contratti
tipici come la locazione e la vendita a rate con riserva di proprietà.
Le modalità contrattuali possono essere innumerevoli in quanto si può prevedere
il rinnovo del contratto al periodo di scadenza, la sostituzione del bene, la
stipulazione di un nuovo contratto a nuove condizioni etc. ma la base
contrattuale rimane quella riportata nella definizione.
Non si distingue, se non per la qualità delle parti e i beni oggetto del contratto, dal leasing comune(c.d. operativo) il leasing c.d. finanziario, in questo caso, infatti:
leasing finanziario | un società acquista un bene strumentale per poi concederlo in godimento ad un imprenditore (utilizzatore) verso un corrispettivo periodico e per un periodo determinato alla scadenza del quale l'imprenditore potrà restituire il bene o versare la differenza tra il valore del bene e quanto già versato |
Come si vede si tratta di un contratto che intercorre tra una società di
leasing ed un imprenditore che, in tal modo, può disporre di beni strumentali
senza anticipare i capitali necessari per il loro acquisto.
Considerando, inoltre, che il contratto è, di regola, stipulato per un periodo
di tempo che coincide con quello della durata utile del bene e che la differenza
da pagare è di solito molto piccola, all'imprenditore potrebbe risultare
conveniente, alla scadenza del contratto, sostituire il bene con un altro nuovo.
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