Legittimazione dei figli naturali ( disciplina abrogata dalla l. n. 219\2012)

nozione

la legittimazione è l'atto con il quale un figlio naturale acquista lo status di figlio legittimo

Le differenze tra figli naturali e legittimi sono, ormai, di scarsa rilevanza; tuttavia, esse continuano a persistere e, anche da un punto di vista strettamente morale, il genitore può avere interesse a legittimare il proprio figlio naturale.

La legittimazione può aversi per successivo matrimonio dei genitori del figlio naturale o per provvedimento giurisdizionale; nel primo caso la legittimazione è automatica quando il matrimonio avvenga tra coloro che precedentemente avevano entrambi riconosciuto il figlio, oppure dal giorno del riconoscimento del figlio, se avvenuto dopo il matrimonio (art. 283 c.c.).

Non si possono legittimare i figli che non possono essere riconosciuti.

La legittimazione giudiziale può essere chiesta anche dal figlio quando il genitore, poi morto, abbia espresso la sua volontà di legittimarlo in un testamento o in un atto pubblico e sempre che vi sia stata l'impossibilità o un gravissimo ostacolo che hanno impedito genitore di legittimare il figlio con il matrimonio (art. 285 c.c.).

La pronuncia sulla legittimazione produce gli stessi effetti della legittimazione per successivo matrimonio, ma gli effetti decorreranno dalla data del provvedimento e solo nei riguardi del genitore cui legittimazione è stata concessa (art. 290 c.c.).
 

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