Mandato
definizione
art. 1703 c.c. |
il mandato è il
contratto col quale una parte (mandatario) si obbliga a compiere uno o
più atti giuridici per conto dell'altra (mandante) |
Come si vede dalla definizione il mandatario si obbliga a compiere atti
giuridici per conto del mandante, a differenza di altri tipi di contratti, come
l'appalto, dove una parte si obbliga a compiere delle attività materiali.
Il mandato può essere stipulato per compiere uno o più atti determinati (mandato
speciale) o tutti gli atti giuridici nell'interesse del mandante (mandato
generale);
Può addirittura accadere che il mandato sia stipulato anche nello interesse del
mandatario; in tal caso non potrà essere revocato dal mandante.
Soffermiamoci, ora, sui rapporti tra il mandato e la rappresentanza:
la rappresentanza è
conferita con un negozio unilaterale detto procura grazie al quale il
rappresentante agisce in nome e per conto del rappresentato |
il mandato è un
contratto grazie al quale il mandatario agisce per conto ma non in nome
del mandante |
Normalmente accade che al mandato si accompagni la procura; si raggiunge un
duplice effetto:
1. In virtù della procura il rappresentante può agire in nome e per conto del
rappresentato;
2. In virtù del mandato mandante e mandatario regolano i loro reciproci rapporti.
Distinguiamo, quindi:
mandato con rappresentanza
art. 1704 c.c. |
il
mandatario agisce in nome e per conto del mandante |
gli effetti giuridici degli atti compiuti dal mandatario ricadono
nella sfera giuridica del mandante |
oltre al mandato c'è il conferimento di una procura |
|
mandato senza rappresentanza
art. 1705 c.c. |
il mandatario
agisce in nome proprio, per conto (ma non in nome) del mandante |
il mandatario
acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti
compiuti con i terzi |
gli effetti
giuridici degli atti compiuti non ricadono nella sfera giuridica del
mandante, ma il mandatario ha l'obbligo di trasmetterli nella sfera
giuridica del mandante |
|
Consideriamo,ora,la posizione delle parti del contratto di mandato:
posizione del mandante
|
deve
somministrare al mandatario i mezzi necessari per consentirgli
l'esecuzione del mandato (art. 1719 c.c.) |
deve rimborsare
al mandatario le anticipazioni, con gli interessi legali dal giorno
in cui sono state fatte, e pagargli il compenso che gli spetta (art.
1720 c.c.) |
deve risarcire
i danni che il mandatario ha subiti a causa dell'incarico( art. 1720
c.c.) |
può revocare,
anche tacitamente, il mandato se non è stato conferito anche
nell'interesse del mandatario (art. 1723 c.c.) |
la revoca può
aversi sia nel mandato oneroso sia nel mandato gratuito |
se il mandato è
collettivo la revoca ha effetto solo se proviene da tutti i mandanti
(art. 1726 c.c.) |
|
Vediamo la complessa posizione del mandatario:
posizione del mandatario
|
è
tenuto a eseguire il mandato con la diligenza del buon padre di
famiglia (art. 1710 c.c.) |
non
può farsi sostituire nell'esecuzione dell'incarico se non
autorizzato (art. 1717 c.c.) |
non
può eccedere i limiti fissati nel mandato né discostarsi dalle
istruzioni del mandante (art. 1711 c.c.) |
è
tenuto a comunicare senza ritardo al mandante l'esecuzione del
mandato e deve presentare un rendiconto (artt. 1712-1713 c.c.) |
salvo patto contrario con il mandante, non risponde verso di lui
dell'adempimento delle obbligazioni assunte dalle persone con le
quali ha contrattato (art. 1715 c.c.) |
il
mandato congiuntivo non ha effetto se non accettato da tutti i
mandatari( art. 1716 c.c.) |
deve provvedere alla custodia delle cose che gli sono state spedite
per conto del mandante e tutelare i suoi diritti verso il vettore
(art. 1718 c.c.) |
ha
diritto di soddisfarsi sui crediti pecuniari sorti dagli affari che
ha conclusi (art. 1721 c.c.) |
|
Passiamo a considerare le cause d'estinzione del mandato:
estinzione del mandato
art. 1722 c.c. |
scadenza del
termine o compimento dell'affare |
revoca del
mandante |
rinunzia del
mandatario |
morte, interdizione o inabilitazione del mandante o del mandatario
|
|
Verificatasi una causa di estinzione il mandato non ha più effetto tra le
parti; se, però, il mandatario ignorando l'esistenza di una causa di estinzione,
compie degli atti, questi vincolano comunque il mandante o i suoi eredi (art.
1729 c.c.).