L’elemento oggettivo del reato
Il reato è composto da una parte materiale, e da una parte
psicologica, soggettiva; abbiamo quindi un elemento oggettivo e un
elemento soggettivo.
Ma il solo elemento materiale non basta, è pur sempre
necessario che la condotta tenuta sia sorretta da un elemento
psicologico.
Non basta quindi causare qualcosa ma è anche necessario che
quel qualcosa sia stato provocato da una condotta cosciente che abbia
assunto le forme del dolo o della colpa.
I casi di responsabilità oggettiva (cioè i casi in cui si
risponde in base alla sola causazione dell’evento) sono marginali nel
nostro ordinamento o, in seguito alla lavoro della Corte Costituzionale
estinti, visto che un coefficiente psicologico anche minimo deve pur
sempre sussistere.
Occupiamoci, quindi, dell’aspetto materiale del reato e ci
occuperemo poi dell’aspetto psicologico, soggettivo del reato.
Dal punto di vista temporale l’aspetto psicologico spesso
precede l’aspetto materiale del reato; il soggetto che agisce con dolo
prima si rappresenta ciò che vuol fare (o non fare) e poi realizza ciò
che aveva pensato, ma è pur vero che si è sempre considerato prima
l’elemento oggettivo e poi quello soggettivo per l’analisi del reato, e
quindi faremo anche noi in questo modo.
L’elemento oggettivo è complesso, perché contiene molti
elementi, vediamoli.
Prima di analizzare i vari elementi, è necessario parlare
del bene giudico o oggetto giuridico del reato. Per comprenderlo è
necessario partire da una considerazione.
Il legislatore nel creare una figura di reato ha di mira la
protezione di un interesse; la norma penale, quindi, è posta a
protezione di questo interesse.
L’interesse protetto dalla norma penale è appunto il
bene giudico.
Il bene giuridico così inteso è anche definito come
oggetto giuridico del reato: oggetto, cioè, della protezione normativa e
dell'aggressione che si realizza mediante il compimento del fatto
tipico.
Il bene giuridico non deve essere confuso con
l'oggetto materiale della condotta, che corrisponde necessariamente
(come la parola materiale ci fa intendere)
a qualcosa di tangibile; nel furto oggetto materiale dell'azione
è la cosa altrui che viene sottratta, mentre oggetto giuridico del reato
è il patrimonio.
Il codice penale individua il bene giudico protetto
nella sua parte speciale, ma ciò non vuol dire che oltre al bene
giuridico individuato dal codice penale, non si possano individuare
altri beni giuridici o interessi protetti dalla legge.
Anzi spesso accade che uno stesso fatto possa
offendere più beni giuridici e si parla, in questi casi, di reati
plurioffensivi, come la rapina che offende sia la persona che il
patrimonio.
Nelle leggi penali speciali (che sovrastano come
numero di reati previsti quelli del codice penale) spesso la legge non
fa esplicito riferimento al bene giuridico protetto, e allora sarà una
questione d’interpretazione individuarlo.
Il bene giuridico svolge un’importante funzione
nell’interpretazione della legge, ma individua anche il soggetto passivo
del reato che è il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale.
Si consideri poi che secondo una tesi che trova
sempre più consensi anche in giurisprudenza, non ci sarebbe reato senza
offesa del bene giuridico protetto, cioè una sua senza lesione o messa
in pericolo. È questo il principio di offensività che se accettato,
diviene uno dei cardini del nostro ordinamento penale.
Va da sé che per verificare se vi sia stata offesa
al bene giuridico, sarà necessario, in primo luogo individuarlo. |