L’elemento oggettivo del reato

Video, introduzione alla lezione 2 

 

Il reato è composto da una parte materiale, e da una parte psicologica, soggettiva; abbiamo quindi un elemento oggettivo e un elemento soggettivo.

Ma il solo elemento materiale non basta, è pur sempre necessario che la condotta tenuta sia sorretta da un elemento psicologico.

Non basta quindi causare qualcosa ma è anche necessario che quel qualcosa sia stato provocato da una condotta cosciente che abbia assunto le forme del dolo o della colpa.

I casi di responsabilità oggettiva (cioè i casi in cui si risponde in base alla sola causazione dell’evento) sono marginali nel nostro ordinamento o, in seguito alla lavoro della Corte Costituzionale estinti, visto che un coefficiente psicologico anche minimo deve pur sempre sussistere.

Occupiamoci, quindi, dell’aspetto materiale del reato e ci occuperemo poi dell’aspetto psicologico, soggettivo del reato.

Dal punto di vista temporale l’aspetto psicologico spesso precede l’aspetto materiale del reato; il soggetto che agisce con dolo prima si rappresenta ciò che vuol fare (o non fare) e poi realizza ciò che aveva pensato, ma è pur vero che si è sempre considerato prima l’elemento oggettivo e poi quello soggettivo per l’analisi del reato, e quindi faremo anche noi in questo modo.

 

L’elemento oggettivo è complesso, perché contiene molti elementi, vediamoli.

 

L'autore o soggetto attivo del reato

 è colui che realizza il fatto tipico; la maggior parte dei reati possono essere commessi da chiunque, e avremo i reati comuni, mentre altri reati possono essere commessi solo da soggetti che posseggono determinate qualità, come gli amministratori di società, e avremo i reati propri

Il soggetto passivo del reato

titolare del bene giuridico, cioè quello che la norma intende tutelare con la minaccia della pena. Secondo la dottrina dominante il reato non si realizza se non c'è offesa al bene giuridico, intesa come lesione o messa in pericolo del bene. Si parla di principio di offensività.

Oggetto materiale

da non confondere con il bene giuridico, e con i danneggiati civili del reato indica la persona o la cosa su cui cade la condotta del reo

La condotta

nelle forme dell’azione o dell’omissione

L'evento

effetto della condotta, inteso in senso materiale è il risultato della condotta, inteso in senso giuridico è l’offesa al bene giuridico, offesa che non può mancare per aversi reato

 

Prima di analizzare i vari elementi, è necessario parlare del bene giudico o oggetto giuridico del reato. Per comprenderlo è necessario partire da una considerazione.

Il legislatore nel creare una figura di reato ha di mira la protezione di un interesse; la norma penale, quindi, è posta a protezione di questo interesse.

L’interesse protetto dalla norma penale è appunto il bene giudico.

Il bene giuridico così inteso è anche definito come oggetto giuridico del reato: oggetto, cioè, della protezione normativa e dell'aggressione che si realizza mediante il compimento del fatto tipico.

Il bene giuridico non deve essere confuso con l'oggetto materiale della condotta, che corrisponde necessariamente (come la parola materiale ci fa intendere)  a qualcosa di tangibile; nel furto oggetto materiale dell'azione è la cosa altrui che viene sottratta, mentre oggetto giuridico del reato è il patrimonio.

Il codice penale individua il bene giudico protetto nella sua parte speciale, ma ciò non vuol dire che oltre al bene giuridico individuato dal codice penale, non si possano individuare altri beni giuridici o interessi protetti dalla legge.

Anzi spesso accade che uno stesso fatto possa offendere più beni giuridici e si parla, in questi casi, di reati plurioffensivi, come la rapina che offende sia la persona che il patrimonio.

Nelle leggi penali speciali (che sovrastano come numero di reati previsti quelli del codice penale) spesso la legge non fa esplicito riferimento al bene giuridico protetto, e allora sarà una questione d’interpretazione individuarlo.

Il bene giuridico svolge un’importante funzione nell’interpretazione della legge, ma individua anche il soggetto passivo del reato che è il titolare dell’interesse protetto dalla norma penale.

Si consideri poi che secondo una tesi che trova sempre più consensi anche in giurisprudenza, non ci sarebbe reato senza offesa del bene giuridico protetto, cioè una sua senza lesione o messa in pericolo. È questo il principio di offensività che se accettato, diviene uno dei cardini del nostro ordinamento penale.

Va da sé che per verificare se vi sia stata offesa al bene giuridico, sarà necessario, in primo luogo individuarlo.