Morte presunta

 

nozione
art.
58 c.c.

si tratta di un particolare tipo di accertamento giurisdizionale al quale si ricorre quando sono trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente. È possibile chiedere il provvedimento indipendentemente dalla dichiarazione di assenza

Come abbiamo visto in precedenza nel caso della scomparsa, può accadere che di un soggetto non si abbiano più notizie; a questa situazione può seguire la dichiarazione di assenza nell'ipotesi in cui la scomparsa duri da almeno due anni. In entrambi questi casi, però, gli effetti dei provvedimenti pronunciati a favore di coloro che potrebbero essere i successori dello scomparso o dell'assente, hanno comunque carattere temporaneo.

È necessario, quindi, far cessare questa situazione d'incertezza e di temporaneità, soprattutto nel caso in cui la scomparsa duri, ormai, da molti anni.

Per venire incontro a queste esigenze l'articolo 58 c.c. prevede l'ipotesi della morte presunta; in altre parole i soggetti interessati potranno rivolgersi al tribunale per ottenere una sentenza che dichiari la morte presunta lo scomparso, "presunta " perché non si è riusciti ad ottenere la prova della morte naturale.

Vediamo quindi nella sottostante tabella le condizioni richieste dall'articolo 58 c.c. per ottenere il provvedimento giurisdizionale:( in corsivo i collegamenti ipertestuali)

condizioni per la dichiarazione di morte presunta

sono trascorsi almeno dieci anni dal giorno in cui risale l'ultima notizia dell'assente
è necessaria un'istanza al tribunale competente con la quale si chieda la dichiarazione di morte presunta
l'istanza deve essere presentata dal pubblico ministero o dai  soggetti legittimati
la sentenza è pronunciata dal tribunale del luogo dell'ultima residenza o dell'ultimo domicilio dello scomparso
non è possibile pronunziare la sentenza se non sono trascorsi almeno nove anni dal raggiungimento della maggiore età dell'assente
la morte presunta può essere dichiarata anche se sia mancatala dichiarazione di assenza da parte del tribunale

Anche in questo caso, come abbiamo visto nell'ipotesi dell'assenza, sarà necessario seguire un procedimento per ottenere il provvedimento giurisdizionale.

Occupiamoci ora, degli effetti della sentenza che dichiarala morte presunta, disciplinati dagli articoli 63 e seguenti del codice civile.
Cerchiamo, quindi, di riassumerli nella sottostante tabella:

effetti della dichiarazione di morte presunta

coloro che hanno ottenuto il possesso temporaneo dei beni in seguito alla dichiarazione di assenza possono disporne
se esistevano soggetti  obbligati nei confronti dello scomparso sono definitivamente liberati
il coniuge dello scomparso, dopo la dichiarazione di morte presunta, può, contrarre un nuovo matrimonio
nel caso in cui non vi sia stata una precedente dichiarazione di assenza o nel caso in cui non vi sia stata immissione nel possesso temporaneo dei beni i soggetti legittimati  possono esercitare il pieno esercizio dei diritti sui beni dell'assente

Come abbiamo visto, la dichiarazione di morte presunta produce, dal punto di vista giuridico, gli stessi effetti della morte naturale; ma, a differenza della morte naturale, può accadere che il presunto morto ritorni. Quali effetti giuridici si produrranno in questi casi? Ci rispondono gli articoli 66 e seguenti del codice civile. Riassumiamo, nella sottostante tabella, le conseguenze del ritorno a casa del presunto morto:

la persona ritornata recupera i beni nello stato in cui si trovano
può chiedere l'adempimento delle obbligazioni che si sarebbero estinte a causa della sua morte
in ogni caso sono fatti salvi gli effetti delle prescrizioni e delle usucapioni
il nuovo matrimonio eventualmente contratto dal coniuge del presunto morto, poi ritornato, è nullo. Si considera come se il primo matrimonio non fosse mai stato sciolto

Chiudiamo l'argomento considerando un'ultima ipotesi relativa al caso in cui si accerti l'effettiva data della morte.
In questo caso saranno considerati eredi, non coloro che potevano esser tali al giorno in cui risale l'ultima notizia del presunto morto, ma coloro che risultavano esser tali al giorno in cui la persona dichiarata morta presunta è effettivamente deceduta.
In questo caso i nuovi eredi riceveranno i beni nello stato in cui si trovano e potranno recuperare il prezzo di quelli che siano stati venduti dai precedenti possessori.

Giurisprudenza

Dei diritti esercitabili in caso di assenza.

Cass. civ., 14-01-1983, n. 299
La disciplina dell'immissione temporanea nel possesso di beni della persona scomparsa e dell'ammissione all'esercizio temporaneo dei diritti dipendenti dalla di lui morte, dettata dall'art. 50 c.c. per il caso di dichiarazione di assenza dello scomparso medesimo, riguarda esclusivamente il patrimonio dell'assente al momento della scomparsa, ed è diretta a tutelare le aspettative di eredi od altri interessati su detto patrimonio, mentre non può implicare il sacrificio di ragioni di terzi, con l'introduzione a loro carico di obblighi che risulterebbero insussistenti in caso di ritorno dell'assente. Pertanto, deve escludersi che la dichiarazione di assenza possa essere invocata dai presunti superstiti per conseguire, sia pure in via provvisoria, prestazioni pensionistiche indirette da parte di enti previdenziali (nella specie, ENPAM).

FONTI  Foro It., 1983, 1, 2193 

 

Sulla competenza territoriale.

 

Cass. civ. Sez. I, 20-06-1962, n. 1588
A norma del combinato disposto degli artt. 48 e 58 c.c. , competente a dichiarare la morte presunta è il tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso. Poiché per "tribunale dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza" deve intendersi quello dell'ultimo domicilio o dell'ultima residenza dello scomparso nel territorio della Repubblica, ove questi luoghi non siano conosciuti, la competenza a pronunziare la dichiarazione di morte presunta spetta, in analogia a quanto dispone l'art. 18 c.p.c. , al tribunale del luogo in cui risiede colui che ha chiesto tale dichiarazione.

FONTI Mass. Giur. It., 1962 

 

 

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