Occupazione

Secondo l'art. 923 c.c. primo comma

Le cose mobili che non sono proprietà di alcuno si acquistano con l'occupazione

Il primo comma dell'art. 923 ci svela, in primo luogo, che con l'occupazione si può divenire proprietario di soli beni mobili, beni mobili, però, che non siano di proprietà di nessun altro soggetto.

Per i beni immobili abbandonati non è possibile l'occupazione, sia perché l'art. 923 non li nomina, sia perché l'art. 827 c.c. espressamente dispone che:

I beni immobili che non sono in proprietà di alcuno spettano al patrimonio dello Stato.

Il secondo comma dell'art. 923 ci specifica, poi, quali sono questi beni mobili che non sono di proprietà di alcuno, dividendole in:

  1. cose abbandonate

  2. gli animali che formano oggetto di caccia e di pesca

Le cose abbandonate, come è ovvio, sono quegli oggetti che altri gettano via, come spesso si vede nelle strade e nei campi.
È importante, però, che dalle circostanze di tempo e di luogo si evinca chiaramente l'intenzione di spogliarsi del bene, e tale non sarebbe il caso di chi impegnato nelle pulizie di casa, lasci temporaneamente al di fuori della sua porta un vaso. L'appropriazione di detto vaso non darebbe luogo ad occupazione, ma ad un furto. Sono anche oggetto di occupazione le cose che non sono mai state in proprietà di alcuno.

Per quanto riguarda la caccia e la pesca, ricordiamo che la disposizione del codice civile è sostituita dalla legislazione speciale in materia affidata ex art. 117 della Costituzione alla competenza delle regioni.

Ma veniamo ad un'altra questione.

Cosa bisogna fare per occupare un bene abbandonato?

La risposta è semplice: impossessarsene.
In altre parole per acquisire la proprietà di un bene abbandonato basterà appropriarsene materialmente.
Compiuto questo atto si presume che il bene sia stato appreso con la volontà di farlo proprio.

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