Particolari disposizioni testamentarie

Abbiamo già parlato della eventualità che il testamento contenga disposizioni di natura non patrimoniale dal contenuto più vario; queste sono di solito a carico dell'erede o del legatario e spesso si è incerti sulla loro effettiva obbligatorietà (pensiamo al caso in cui il de cuius chieda di essere cremato); in alcuni casi, però, è la stessa legge a disciplinarne l'efficacia;
elenchiamo  quindi le varie ipotesi, ricordando la  regola generale secondo cui è nulla la disposizione fatta a favore di persona che non può essere determinata
(art. 628 c.c.).

disposizioni a favore dell'anima
(art. 629 c.c.)

sono disposizioni con le quali il testatore chiede che siano compiuti particolari atti di culto
in suffragio della propria o altrui anima

sono a carico dell'erede o del legatario; la disposizione è considerata come un onere ex art. 648
il testatore può designare una persona che curi l’esecuzione della disposizione, anche nel caso in cui manchi un interessato a richiedere l'adempimento; di solito l'esecuzione della disposizione è affidata la parroco del luogo o del sacerdote indicato come celebrante
la disposizione è valida quando  siano determinati i beni o possa essere determinata la somma da impiegarsi a tale fine. Se non c'è tale determinazione scaturirà solo un'obbligazione naturale a carico dell'erede o del legatario

 

disposizioni a favore dei poveri
(art. 630 c.c.)

sono le disposizioni con le quali il testatore chiede che siano compiuti lasciti a favore dei poveri

se non è stato indicato l'istituto cui sono destinate, s'intendono destinate ai poveri del Comune del luogo in cui il testatore aveva il domicilio al tempo della sua morte, e i beni sono devoluti all’ente comunale di assistenza
se la disposizione è a titolo universale, il Comune deve previamente accettare l'eredità
la disposizione si applica anche quando  la persona  incaricata dal testatore di determinare l’uso o il pubblico istituto non può o non vuole accettare l’incarico

 

disposizioni fiduciarie
(art. 627 c.c.)

sono le disposizioni con le quali il testatore indica come beneficiario dei suoi beni una persona di sua fiducia
con l'obbligo, per quest'ultima, di ritrasferirli ad un altro soggetto indicato dal testatore

pur trattandosi di simulazione di persona, non è concessa azione per farla dichiarare
tuttavia se l'obbligo è comunque adempiuto, non sarà possibile agire per la ripetizione. Si tratta, quindi, di obbligazione naturale
è possibile, però, impugnare la disposizione, o agire per la ripetizione quando la simulazione è fatta a favore di incapaci a ricevere

 

disposizioni rimesse a un terzo o all'erede
(art. 631 c.c.)

sono le disposizioni con le quali il testatore incarica un terzo ( o l'erede stesso) per l'indicazione del legatario,
ovvero la determinazione della quota di eredità o un'attribuzione a titolo particolare

sono nulle se è rimesso all'arbitrio del terzo l'indicazione dell’erede o del legatario, ovvero la determinazione della quota di eredità

tuttavia se la disposizione è a titolo particolare questa è valida se l'erede o il terzo sono incaricati di scegliere  tra persone o enti indicati dal testatore
è nulla la disposizione che lascia al mero arbitrio dell’onerato o di un terzo di determinare l’oggetto o la quantità del legato
( art. 632 c.c.)

 

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