Appropriazione indebita

Guarda il video su Youtube

Video- Appropriazione indebita 646

Aggiornamento: Nel 2019 la pena è aumentata: da due a cinque anni e multa da 1.000 a 3.000 euro. Nel 2018 stato abrogato l'ultimo comma dell'art. 646 dove di prevedeva la procedibilità d'ufficio

Art. 646.

Appropriazione indebita.

Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto, si appropria il denaro o la cosa mobile altrui di cui abbia, a qualsiasi titolo, il possesso, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 1.000 a euro 3.000 .
Se il fatto è commesso su cose possedute a titolo di deposito necessario, la pena è aumentata.
[Si procede d'ufficio, se ricorre la circostanza indicata nel capoverso precedente o taluna delle circostanze indicate nel n. 11 dell'articolo 61. Abrogato nel 2018]