Riciclaggio Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita |
Video-Riciclaggio 648 bis - Impiego
di denaro, beni o utilità di provenienza illecita 648 ter |
Art. 648-bis.
Riciclaggio.
Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce
denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto non colposo, ovvero
compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare
l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la
reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro
25.000.
Art. 648-ter.
Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita.
Chiunque,
fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli
648 e 648bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni
o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da
quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000. |