Danneggiamento informatico parte seconda |
Danneggiamento informatico (635 ter) |
Aggiornamento.
Rispetto a quanto espresso nel video rimane immutata la fattispecie di
reato, mentre nel 2016 è stata aggiunta l'aggravante di cui al terzo
comma dell'art. 635 ter.
Art. 635 ter
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati
dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque commette un
fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o
sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo
Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di
pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni. Se
dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione,
l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei
programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni. |