Danneggiamento informatico parte terza |
Danneggiamento informatico (635 quater) |
Aggiornamento.
Rispetto a quanto espresso nel video rimane immutata la fattispecie di
reato, mentre nel nel 2016 è stata aggiunta l'aggravante di cui al
secondo comma dell'art. 635 quater.
Art. 635-quater.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le
condotte di cui all’articolo 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o
la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia,
rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici
altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la
reclusione da uno a cinque anni. |