Danneggiamento informatico parte quarta |
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Danneggiamento informatico (635 quinques) |
Aggiornamento.
Rispetto a quanto espresso nel video rimane immutata la fattispecie di
reato, mentre nel nel 2016 è stata aggiunta l'aggravante di cui al
secondo comma dell'art. 635 quinques.
Art. 635-quinquies.
Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità
Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere,
danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi
informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente
il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni. |