Danneggiamento informatico parte quarta

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 Danneggiamento informatico (635  quinques)
 

Aggiornamento. Rispetto a quanto espresso nel video rimane immutata la fattispecie di reato, mentre nel nel 2016 è stata aggiunta l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 635 quinques.

 

Art. 635-quinquies. Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

Se il fatto di cui all’articolo 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.
Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata.