Art. 643.
Circonvenzione di persone incapaci.
Chiunque, per procurare a sé o ad
altri un profitto, abusando dei bisogni, delle passioni o della
inesperienza di una persona minore, ovvero abusando dello stato
d'infermità o deficienza psichica di una persona, anche se non
interdetta o inabilitata, la induce a compiere un atto, che
importi qualsiasi effetto giuridico per lei o per altri dannoso,
è punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da
euro 206 a euro 2.065.
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