Danneggiamento informatico

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 Danneggiamento informatico (635 bis)

Aggiornamento. Rispetto a quanto espresso nel video rimane immutata la fattispecie di reato, mentre è cambiata nel 2016 l'aggravante prevista nel secondo comma dell'art. 635 bis.

Art. 635-bis

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.