Danneggiamento informatico |
Danneggiamento informatico (635 bis) |
Aggiornamento. Rispetto a quanto espresso nel video
rimane immutata la fattispecie di reato, mentre è cambiata nel
Art. 635-bis Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici
Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici.
Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge,
deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi
informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione da sei mesi a tre anni. |