Danneggiamento (635)


 
 Danneggiamento (635)
Video

Aggiornamento. Rispetto a quanto espresso nel video è stato modificato nel 2019 il primo comma dell'art. 635 in quanto non sono più considerati nel danneggiamento gli atti commessi in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Anche l'ultimo comma dell'art. 635 è stato parzialmente modificato come indicato in parentesi.

Art. 635.
Danneggiamento 

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione (di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico- inciso soppresso dal d.l. 53\2019 con. con l. 77\2019) del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni (
2).
Per i reati di cui ai commi precedenti, ( le parole ai commi precedenti sostituiscono il vecchio testo " al primo e secondo comma"
ex d.l. 53\2019 con. con l. 77\2019 ) la sospensione condizionale della pena è subordinata all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.