Aggiornamento.
Rispetto a quanto espresso nel video è stato modificato nel
2019 il primo comma dell'art. 635
in quanto non sono più considerati nel danneggiamento gli
atti commessi in occasione di manifestazioni che si svolgono
in luogo pubblico o aperto al pubblico.
Anche l'ultimo comma dell'art. 635 è stato parzialmente
modificato come indicato in parentesi.
Art. 635.
Danneggiamento
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza
alla persona o con minaccia ovvero in occasione (di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al
pubblico- inciso soppresso dal d.l. 53\2019 con. con l. 77\2019)
del delitto previsto dall'articolo 331, è punito con la
reclusione da sei mesi a tre anni.
Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde,
deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti
cose altrui:
1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all'esercizio
di un culto o cose di interesse storico o artistico ovunque
siano ubicate o immobili compresi nel perimetro dei centri
storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di
ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o
risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7)
dell'articolo 625;
2. opere destinate all'irrigazione;
3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi,
selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al
rimboschimento;
4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o
interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.
Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in
parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di
manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al
pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni (2).
Per i reati di cui ai commi precedenti, ( le parole ai commi
precedenti sostituiscono il vecchio testo " al primo e secondo
comma"
ex d.l. 53\2019 con. con l. 77\2019 ) la
sospensione condizionale della pena è subordinata
all'eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del
reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione
di attività non retribuita a favore della collettività per un
tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena
sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza
di condanna.
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