Aggiornamento: è stato aggiunto nel 2017 all'art. 639 il quinto
comma circa circa l'obbligo di ripristino e ripulitura.
Art. 639.
Deturpamento e imbrattamento di cose altrui.
Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo 635, deturpa o
imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona
offesa, con la multa fino a euro 103.
Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto
pubblici o privati si applica la pena della reclusione da uno a
sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è
commesso su cose di interesse storico o artistico, si applica la
pena della reclusione da tre mesi a un anno e della multa da
1.000 a 3.000 euro.
Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si
applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della
multa fino a 10.000 euro.
Nei casi previsti dal secondo comma si procede d'ufficio.
Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e
terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo
comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei
luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo a
sostenerne le relative spese o a rimborsare quelle a tal fine
sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la
prestazione di attività non retribuita a favore della
collettività per un tempo determinato comunque non superiore
alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate
nella sentenza di condanna.
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