Art. 632.
Deviazione di acque e modificazione dello stato dei luoghi.
Chiunque, per procurare a sé o ad altri un ingiusto profitto,
devia acque, ovvero immuta nell'altrui proprietà lo stato dei
luoghi, è punito, a querela della persona offesa, con la
reclusione fino a tre anni e con la multa fino a euro 206.
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