Art. 642.
Fraudolento danneggiamento
dei beni assicurati e mutilazione fraudolenta della propria
persona.
Chiunque, al
fine di conseguire per sé o per altri l'indennizzo di una
assicurazione o comunque un vantaggio derivante da un contratto
di assicurazione, distrugge, disperde, deteriora od occulta cose
di sua proprietà, falsifica o altera una polizza o la
documentazione richiesta per la stipulazione di un contratto di
assicurazione è punito con la reclusione da uno a cinque anni.
Alla stessa pena soggiace chi al fine predetto cagiona a se
stesso una lesione personale o aggrava le conseguenze della
lesione personale prodotta da un infortunio o denuncia un
sinistro non accaduto ovvero distrugge, falsifica, altera o
precostituisce elementi di prova o documentazione relativi al
sinistro. Se il colpevole consegue l'intento la pena è
aumentata. Si procede a querela di parte.
Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche
se il fatto è commesso all'estero, in danno di un assicuratore
italiano, che eserciti la sua attività nel territorio dello
Stato. Il delitto è punibile a querela della persona offesa.
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