Frode in emigrazione |
Video- Frode in emigrazione 645 |
Art. 645.
Frode in emigrazione.
Chiunque con mendaci asserzioni o con false
notizie, eccitando taluno ad emigrare, o avviandolo a paese diverso da
quello nel quale voleva recarsi, si fa consegnare o promettere, per sé o
per altri, denaro o altra utilità, come compenso per farlo emigrare, è
punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa da euro |