Aggiornamento: La
disciplina è rimasta identica, ma nel 2018 all'ultimo
comma è stata prevista anche la punibilità a querela.
Art. 640-ter.
Frode informatica.
Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento
di un sistema informatico o telematico o intervenendo
senza diritto con qualsiasi modalità su dati,
informazioni o programmi contenuti in un sistema
informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a
sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è
punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la
multa da euro 51 a euro 1.032.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della
multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle
circostanze previste dal numero 1) del secondo comma
dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con
abuso della qualità di operatore del sistema.
La pena è della reclusione da due a sei anni e della
multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso
con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in
danno di uno o più soggetti.
Il delitto è punibile a querela della persona offesa,
salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al
secondo e terzo comma o taluna delle circostanze
previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5,
limitatamente all'aver approfittato di circostanze di
persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.