Aggiornamento: La 
						disciplina è rimasta identica, ma nel 2018 all'ultimo 
						comma è stata prevista anche la punibilità a querela. 
						
						
						
						
							
							Art. 640-ter.
						
							
							Frode informatica.
						
						Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento 
						di un sistema informatico o telematico o intervenendo 
						senza diritto con qualsiasi modalità su dati, 
						informazioni o programmi contenuti in un sistema 
						informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a 
						sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è 
						punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la 
						multa da euro 51 a euro 1.032.
						La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della 
						multa da euro 309 a euro 1.549 se ricorre una delle 
						circostanze previste dal numero 1) del secondo comma 
						dell'articolo 640, ovvero se il fatto è commesso con 
						abuso della qualità di operatore del sistema.
						La pena è della reclusione da due a sei anni e della 
						multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso 
						con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in 
						danno di uno o più soggetti.
						Il delitto è punibile a querela della persona offesa, 
						salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al 
						secondo e terzo comma o taluna delle circostanze 
						previste dall'articolo 61, primo comma, numero 5, 
						limitatamente all'aver approfittato di circostanze di 
						persona, anche in riferimento all'età, e numero 7.